Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30119/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, dall’avv. NOME COGNOME (PECEMAIL e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 684/01/2022 depositata in data 18/05/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per il periodo d’imposta 2013 con il quale a seguito di verifica era rettificato il dovuto per imposizione reddituale e iva avendo l’Ufficio contestato l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE quale soggetto fittiziamente interposto tra la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE;
la CTP rigettava il ricorso;
appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata la CTR veneta ha respinto l’impugnazione;
ricorre a questa Corte COGNOME con tre motivi di ricorso che illustra con memoria;
-l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, L. n. 212 del 2000 per avere il giudice del merito mancato di rilevare che al contribuente è stata tolta la possibilità di partecipare proattivamente alla verifica e la possibilità di presentare osservazioni richieste all’ufficio, come invece garantisce l’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente con palese violazione del diritto di difesa;
il motivo è infondato;
invero, dalla sentenza impugnata si evince che ‘… l’ufficio ha provato di aver richiesto al COGNOME di esibire espressamente la
documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2013. Con e-mail del 16/05/2017 il contribuente ha trasmesso all’ufficio le fatture richieste, tra le quali quelle messe nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in regime di reverse charge; in data 29/05/2017, a seguito di ulteriore richiesta dell’ufficio il RAGIONE_SOCIALE trasmetteva ulteriore documentazione. Infine, con e-mail del 30/10/18 l’Ufficio comunicava al contribuente l’esito della verifica finale e l’8/11/18 notificava l’avviso di accertamento impugnato ‘;
da tale affermazione si evince chi è l’attività di controllo è iniziata il 16 maggio 2017 e si è conclusa con la notifica dell’avviso d’accertamento l’8 novembre 2018;
orbene, in tale lasso di tempo il contribuente ha avuto ampio spazio e congruo tempo per poter rappresentare all’Ufficio (come ha concretamente fatto, inviando documentazione; del che la sentenza di merito dà atto così come pure in ricorso si conferma) elementi idonei, secondo la prospettazione di questi, a smentire la pretesa poi azionata con l’avviso di accertamento;
ne deriva che l’obbligo di azionare il contraddittorio procedimentale è stato in concreto rispettato, avendo infatti l’Ufficio consentito al contribuente di manifestare tutte quelle ragioni non pretestuose né temerarie ma ragionevoli e meritevoli di considerazione che potevano secondo il contribuente stesso ridimensionare o escludere la pretesa di maggiori tributi;
invero, data l’ampia durata nel periodo temporale nel quale ha avuto luogo l’attività di controllo (oltre un anno) ben poteva il Torresin sottoporre all’Amministrazione Finanziaria quegli stessi documenti descritti in ricorso a pagina 16 e riprodotti a questa Corte ai numeri da 6 a 10, documenti che invece il contribuente secondo il tenore letterale del ricorso per Cassazione, ha proposto unicamente in primo grado nella fase giudiziale;
il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. ne c.p.c. nonché dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992; esso si duole della omessa motivazione in relazione al punto 2 della gravata sentenza;
il terzo motivo denuncia nuovamente la nullità della sentenza impugnata ancora per violazione dell’art. 132 c.p.c. e e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, lamentandosi in questa sede la motivazione apparente in relazione al punto 4 della sentenza oggetto di ricorso a questa Corte;
i motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto propongono ambedue censure di carattere motivazionale che risultano fondate;
per giurisprudenza costante di questo giudice di Legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13
aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, n. 28829 del 2021);
nel presente caso scrive la sentenza impugnata che ‘con riferimento ai punti 2 e 4 la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria più volte affermato che il diritto alla detrazione dell’iva può essere negato quando si è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che l’operazione si inserisce in un comportamento illecito, di cui il cessionario committente consapevole che comunque avrebbe dovuto conoscere’;
tale affermazione è resa puramente in diritto, peraltro senza nessun riferimento a pronunce di alcuna Corte; risulta quindi assente ogni valutazione del fatto;
sul punto, questa Corte ritiene (in argomento Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024; si vedano sul punto conformi anche Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020) che sia apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta;
e tale si rivela l’affermazione sopra riportata resa dalla Corte di merito, che ha unicamente richiamato un orientamento giurisprudenziale senza minimamente dimostrare di avere applicato, nella fattispecie concreta, quanto da esso previsto;
non risultano infatti indicati in sentenza, neppure sinteticamente, gli elementi indiziari di natura oggettiva che l’Ufficio ha introdotto nel processo per dar prova della inesistenza delle operazioni; né sono riportati dal giudice del merito gli elementi di segno contrario dedotti dal contribuente per dar prova della propria massima diligenza nel compimento delle operazioni oggetto di rilievo;
la mancanza completa di tali elementi non consente quindi alcun controllo sulla correttezza del sillogismo giudiziale che ha condotto la CTR a confermare l’avviso di accertamento impugnato, difettando in sintesi la manifestazione della verifica dei fatti, elemento base per l’applicazione della norma di diritto alla fattispecie concreta;
pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà il fatto alla luce dei principi sopra illustrati dando motivazione delle ragioni poste a base della propria decisione e provvederà anche quanto alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, alla quale demanda provvedere anche in ordine la liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.