Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende.
-resistente – avverso la sentenza n. 1413/16 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 febbraio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
IRPEF-società a ristretta base-presunzione distribuzione utili
Fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la decisione di primo grado, anch’essa a lui sfavorevole, con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, avente ad oggetto reddito da partecipazione, essendo il COGNOME socio al 50% della RAGIONE_SOCIALE società a ristretta base, sottoposta a verifica fiscale.
In particolare, il giudice di appello ribadiva che, legittimamente, l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo avvalendosi dell’istituto del raddoppio dei termini, ritenendo assorbita ogni altra argomentazione difensiva.
Avverso la citata sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi a quattro motivi.
L’Agenzia del l’entrate ha depositato atto al solo fine di eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis – 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 43, terzo comma, c.p.c. laddove la C.T.R. aveva ritenuto, condividendo la prima decisione e la tesi dell’ Amministrazione finanziaria, che potesse applicarsi al socio l’istituto del raddoppio dei termini pur avendo lo stesso quale presupposto l’illecito della società , costituente notizia di reato, contestato in sede penale in via esclusiva all’amministratore della Società.
Con il secondo motivo di ricorso si denunc ia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata per nullità della stessa, avendo omesso di pronunciare in relazione all’eccepita violazione delle norme sulle presunzioni, in merito all’attribuzione al socio del maggior utile accertato a carico della società di capitali a ristretta base della quale lo stesso aveva fatto parte, in presenza di cause escludenti tali presunzioni, quali la sua totale estraneità alla gestione sociale e la mancanza di qualsiasi incremento patrimoniale e finanziario nella sua sfera nell’anno della ventilata percezione di utili;
Con il terzo motivo si deduce, ancora, la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile.
Con il quarto motivo, proposto in subordine rispetto al l’eventuale mancato accoglimento del secondo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., qualora si ritenesse che l’ apodittica argomentazione contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata possa assurgere al rango di una manifestazione della voluntas decidendi da parte del Giudice del gravame.
Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni rimesse all’esame di questa Corte vanno esaminati , per primi, il secondo e il terzo motivo del ricorso aventi natura assorbente.
5.1. Va, invero, evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata si risolve in una generica e assertiva condivisione della prima decisione e delle tesi difensive svolte dall’Amministrazione finanziaria.
La CTR, infatti, dopo avere espresso tale condivisione, nelle ulteriori argomentazioni si limita a riportare la giurisprudenza di questa Corte sul tema dell’istituto di cui al raddoppio dei termini, ritenendo ne legittima l’ applicazione nel caso in esame e assorbite tutte le ulteriori argomentazioni difensive. Il giudice di appello, però, nulla argomenta
in ordine all’effettiva doglianza mossa dal contribuente ovvero con riguardo al l’inapplicabilità del raddoppio dei termini all’accertamento a suo carico, quale socio e per i suoi redditi da partecipazione, laddove la notizia di reato riguardava illeciti in capo alla Società e commessi dal suo amministratore.
Né una motivazione al riguardo può rinvenirsi nella condivisione del decisum di primo grado, laddove la C.T.R. non esplicita le ragioni di tale adesione in genere né, tanto più, con riguardo a tale espressa doglianza. Il che rende la sentenza nulla per motivazione apparente, per come denunciato con il terzo motivo.
5.2. E’ fondato anche il secondo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia sulle ulteriori doglianze svolte dal contribuente in ordine all’insussistenza delle presunzioni fondanti il contestato conseguimento di utili extracontabili. Sul punto, l’unica argomentazione svolta dalla CTR, oltre il generico rimando alla sentenza di primo grado, si incentra sull’assorbimento delle ulteriori argomentazioni difensive. Ma tale argomentare è errato alla luce dei principi costantemente seguiti da questa Corte dei quali è espressione Cass. n. 12193 del 22/06/2020 cosi massimata:<> (cfr., di recente in senso conforme, Cass. n. 26507 del 14/09/2023).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, assorbiti il primo e il quarto.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice del merito il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame fornendo congrua motivazione e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.