Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 6032/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina n. 330/27/2016 depositata in data 25/01/2016;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’intimazione notificatale relativa al periodo d’imposta 1997 sostenendo di aver aderito al condono ex art. 12 L. 289 del 2002;
il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere; appellavano l’Ufficio e il riscossore;
-il concessionario per la riscossione e l’RAGIONE_SOCIALE evidenziavano in appello come il perfezionamento della procedura c.d. ‘condonistica’ di cui sopra avrebbe riguardato solo il versamento dell’ottanta per cento della somma dovuta e non la sua integralità;
con la pronuncia qui gravata la CTR della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi di impugnazione; resiste con controricorso adesivo RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR reso una decisione così
insanabilmente contraddittoria da incidere sulla motivazione al punto da renderla del tutto inesistente;
secondo parte ricorrente il giudice del merito rileva che le parti ricorrenti avevano affermato esser avvenuto il pagamento della somma dovuta solo nella misura dell’ottanta per cento, e tuttavia riferisce che non risulta sia stato contestato il pagamento della somma restante;
-il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 e 9 bis della L. n. 289 del 2002 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di vagliare le tesi RAGIONE_SOCIALE parti alla luce della distribuzione dell’onere della prova;
-i motivi, strettamente connessi tra loro, possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi fondati;
rileva il Collegio che la pronuncia impugnata chiude la parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo riferendo che ‘sostiene il giudice di primo grado che il pagamento è avvenuto integralmente’;
-la CTR, nel proseguo della motivazione, precisa poi che l’affermazione in ordine al parziale pagamento della somma dovuta che, come tale, non consentirebbe l’estinzione della controversia difettando la regolare adesione alla procedura di condono – in realtà ‘non resta documentata’;
ebbene, tale affermazione è posta subito successivamente alla statuizione secondo la quale ‘nei motivi di appello la RAGIONE_SOCIALE, agente della riscossione, e l’RAGIONE_SOCIALE, evidenziano che invece il contribuente avrebbe perfezionato soltanto la prima parte, versando soltanto l’80% della somma dovuta senza chiudere il condono con il versamento restante’ e precedentemente l’ulteriore affermazione secondo la quale ‘non risulta in atti alcuna contestazione afferente il mancato versamento della seconda restante somma dovuta e pertanto non si ravvisano elementi per disconoscere la decisione del primo giudice’;
dal complesso della motivazione, quindi, resta del tutto oscuro l’essersi o meno verificata la circostanza essenziale da porsi a base del decidere, che doveva formare oggetto del principale se non esclusivo accertamento in fatto dei giudici del merito, vale a dire l’essere stato o meno perfezionato il versamento integrale della somma dovuta, condizione ex lege prevista per la definizione della controversia secondo la procedura sopra indicata;
la motivazione risulta quindi apparente, quando non contraddittoria e perplessa. La sentenza è dunque nulla, perché affetta da “error in procedendo”, dal momento che, benché graficamente esistente, la motivazione non rende nella fattispecie percepibile il fondamento della decisione, adducendo argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra molte, Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232);
come è noto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010) l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono in argomento e del connesso essenziale pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia;
ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente individuato nell’importo normativamente indicato, da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale;
l’efficacia della sanatoria in argomento, è, pertanto condizionata o meglio subordinata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente;
di tutto ciò la sentenza impugnata ha completamente mancato di dar conto;
pertanto, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito; detto giudice dovrà accertare in fatto l’avvenuto regolare perfezionamento della procedura di condono con l’integrale pagamento del dovuto dandone conto in motivazione;
all’esito della decisione del motivo in argomento i restanti mezzi di impugnazione sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;
p.q.m.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.