Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 135 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 135 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Cart. Pag. IRPEF 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24290/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in TermoliINDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 52/2022 depositata in data 2 marzo 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, in data 03/02/2016, notificava al sig. NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 027 2015 00025647 56 di complessivi € 19.233,39. L’iscrizione a ruolo sottesa alla cartella scaturiva dalla decadenza dalla rateizzazione RAGIONE_SOCIALE somme richieste con comunicazione di irregolarità riferita alla dichiarazione moRAGIONE_SOCIALE Unico PF presentata per l’anno d’imposta 2010. A seguito del controllo automatico della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600/1973, veniva infatti notificata al contribuente una comunicazione di irregolarità contenente gli esiti dell’attività di liquidazione della dichiarazione presentata per l’anno 2010. Il contribuente non contestava l’importo richiesto dall’Ufficio con la detta comunicazione e decideva di versare in forma rateale gli importi dovuti. Tuttavia, non versava le rate successive alla n. 8 (rata con scadenza 31/07/2014) e, di conseguenza, decadeva dalla rateizzazione. L’Ufficio, quindi, iscriveva a ruolo le somme ancora dovute a titolo di imposte, con i relativi interessi e le sanzioni nella misura del 30% di quanto preteso.
Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 596/2017, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Molise; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 52/2022, depositata in data 2 marzo 2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione al vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione priva degli elementi utili ad individuare la ratio decidendi della stessa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 -bis , D.P.R. 322/1998, nonché dei principi generali in tema di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., di buon andamento ed imparzialità della p.a. e di leale collaborazione di cui all’art. 10 Statuto del Contribuente, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del principio della piena ritrattabilità ed emendabilità della dichiarazione dei redditi oltre il termine di scadenza della sua presentazione e allorquando siano prospettati da parte del contribuente errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Con il ricorso incidentale condizionato così rubricato: «Violazione degli artt. 19, 21 e 22 del D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, in quanto volto a contestare nel merito una pretesa tributaria divenuta definitiva a seguito dell’acquiescenza alla comunicazione di irregolarità.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in
procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127; conf. Sez. 5 del 14/12/2018 n. 32347). In altri termini, il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della decisione stessa.
3.1. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR si esaurisce nella seguente statuizione: ‘Ed invero la sentenza in modo poco approfondito e non adeguatamente esplicativo RAGIONE_SOCIALE ragioni del convincimento ha considerato errata la dichiarazione IRPEF 2009 del ricorrente e ritrattabile in sede di giudizio con conseguente fondatezza del ricorso sul punto. Orbene, alla stregua RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dedotte dalle parti la valutazione della commissione di secondo grado deve considerare i dati affiorati nel primo grado di giudizio e alla base della decisione impugnata, come contestati nell’atto di appello. Ebbene i rilievi mossi dall’RAGIONE_SOCIALE appellante in ordine alla carente valutazione critica dei motivi del ricorso e in relazione comparazione RAGIONE_SOCIALE somme RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e quelle riscosse trovano riscontro in atti e nella normativa di riferimento indicata nel co 8bis art. 2 DPR 322/1998 vigente nel 2010 come dalla richiamata sent. 14294/14 Cassaz, cui questa Commissione fa richiamo’ 3.2. Indubbiamente, si tratta di una motivazione apparente, secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n.
1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha sottolineato che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, «a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
3.3. Nella sentenza impugnata, il giudice d’appello non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il suo giudizio finale senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati come rilevanti ai fini del giudizio, né illustrare la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di prova. Tale contenuto decisorio è assolutamente inidoneo a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del suo convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sul ragionamento del collegio giudicante.
3.4. In altri termini, il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della decisione stessa.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla retrattabilità ed emendabilità della dichiarazione, e del motivo di ricorso incidentale afferente all’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per aver sollevato questioni di merito avverso una pretesa ormai definita.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale e, assorbito il secondo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e, assorbito il secondo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME