Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto: Istanza di rinvio -Conciliazione giudiziale – Art. 48 d.lgs. 546/1992 -Rigetto -Sentenza CTR Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7961/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 2463/01/2020, depositata in data 14 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il ricorrente, quale titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza l’avviso di
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito, determinato ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per l’anno d’imposta 2013, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP.
La CTP accoglieva il ricorso.
L’Ufficio interponeva gravame lamentando l’erronea valutazione dei fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello, affermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 5 dicembre 2025.
Il ricorrente, in data 26/11/2025, ha depositato istanza di rinvio, ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, avendo manifestato la volontà di raggiungere una conciliazione extragiudiziale con l’Ufficio.
L’ADE, in data 3/12/2025, ha depositato analoga istanza.
Considerato che:
Preliminarmente va rigettata l’istanza di rinvio depositata prima dalla contribuente e dopo anche dall’Agenzia, avendo le parti manifestato la disponibilità ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 546/1992.
Invero, detta norma, applicabile anche al giudizio de quo , in virtù dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2025 (che ha modificato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 220/2023, eliminando il limite temporale della introduzione del ricorso in data successiva al 4 gennaio 2024), prevede che ‘se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia’. Nella specie nessun accordo conciliativo risulta raggiunto; le parti hanno semplicemente manifestato la disponibilità ad esperire un tentativo di conciliazione, chiedendo il rinvio
dell’udienza fissata per la data odierna. L’istanza non può essere accolta, non essendo consentito (diversamente da quanto previsto dal secondo comma dell’art. 48bis per l’ipotesi di conciliazione in udienza) un rinvio dell’udienza (tra l’altro, nella spec ie, l’esito del presente ricorso consentirà alle parti di raggiungere la conciliazione nelle more).
Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente denuncia la « violazione di legge (artt. 132 cpc e 36 D.Lgs. n.546/92, 24 e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, c.1, n. 4 cpc) con nullità della sentenza e con violazione delle regole del giusto processo per avere la CTR fatto una motivazione inesistente, apparente e /o fittizia sul punto centrale della causa costituito dalla corretta individuazione del numero dei pneumatici destinati allo smaltimento ». Afferma che l’Ufficio aveva individuato il numero degli pneumatici destinati allo smaltimento in 3.275, calcolando su di esso il maggior reddito ritenuto omesso; nel registro di carico e scarico, invece, era indicata solo la quantità dei materiali dismessi, espressi in Kg; nella motivazione della CTR, tutta incentrata su principi di carattere generale, nulla viene riferito al riguardo. Deduce, quindi, di aver sin dall’inizio del giudizio eccepito che il detto numero poteva ascendere, al massimo, a 2.279, con maggiori ricavi pari ad Euro 17.550,00.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c., 115 cpc con riferimento al diritto alla prova e di difesa, delle regole del giusto processo, con nullità della sentenza (artt. 2697 e segg. c.c., 115 cpc, 24 e 111 Costituzione, 6 CEDU in relazione all’art. 360, c.1, n.4 cpc) per avere la CTR deciso la controversia non secondo il principio iusta alligata ed probata non avendo preso in alcuna considerazione né lo specchietto contenuto nel PVC e d utilizzato dall’Agenzia per il calcolo in via presuntiva del numero dei pneumatici ritenuti venduti al macero dal contribuente, né lo specchietto prodotto dal contribuente per determinare il numero effettivo di tali pneumatici ».
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo.
3.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del
«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
3.2. Nella specie la CTR, dopo aver riportato la giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamento analitico-induttivo ed induttivo puro, ha affermato che ‘ nel caso di specie, la differenza tra il numero degli pneumatici consegnati ad una società di smaltimento gomme e quello degli pneumatici venduti, riscontrabile attraverso scontrini e fatture, ha consentito venisse accertata l’elusione fiscale, a fronte della quale nessuna prova modificativa od estintiva è stata offerta dal contribuente; sotto tale aspetto, la sola dedotta attività di montaggio, anziché vendita, delle gomme stesse, non vale a supportare, in mancanza di fatture che ne comprovino l’effettivo svolgimento, la tesi difensiva dell’appellato’ (pag. 4 della sentenza).
3.3. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio.
Nella sentenza manca non solo l’indicazione della fattispecie concreta (lo svolgimento del processo è affidato a due periodi generici), ma soprattutto, nella parte motiva, qualsiasi considerazione (puntuale) sul numero degli pneumatici destinati allo smaltimento e, in definitiva, delle ragioni che hanno condotto all’accoglimento del gravame.
Il primo motivo va, quindi, accolto, assorbito il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME