Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1705/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore – intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 4722/12/2022 depositata in data 13/06/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2013, a seguito di controlli, l’ Ufficio accertava un reddito imponibile pari ad euro 114.882,00 ai fini IRES, IRAP ed IVA. L’avviso di accertamento scaturiva dalle risultanze di due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza a carico della società, la quale non aveva presentato per l’anno in esame e per altre annualità la prescritta dichiarazione dei redditi e risultava sprovvista RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Gli esiti analitici dei rilievi derivavano dall’esame RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie imputabili alla società contribuente come accertate a seguito di indagini finanziarie;
la CTP di Avellino rigettava il ricorso; appellava la società;
con la sentenza qui impugnata la CTR ha accolto in parte l’appello ritenendo l’avviso di accertamento illegittimo nella parte in cui individua i costi in una percentuale del 42% dei ricavi in luogo di quella del 6%.;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata in questa sede di Legittimità;
Considerato che:
il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, quale violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente risulta incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal collegio giudicante nel riconoscimento di ulteriori costi oltre a quelli già considerati dall’Ufficio, tant’è che, dopo aver riconosciuto la facoltà in capo al collegio giudicante di riconoscere costi ulteriori, poi opera sul margine di guadagno, che invece incide sulla determinazione dei ricavi e non dei costi. Con un percorso farraginoso e incomprensibile, ancora secondo parte ricorrente, si statuisce nella sentenza impugnata che l’Ufficio ‘ individua i costi in una percentuale del
42% dei ricavi in luogo di quella del 6%. In sede di riedizione del potere, pertanto, l’amministrazione dovrà riformulare i relativi calcoli’;
il motivo è fondato;
venendo all’esame analitico della pronuncia impugnata, scrive dapprima la CTR: ‘ Orbene, dalla lettura dell’atto tributario impugnato emerge che l’Ufficio ha, innanzitutto, accertato, attraverso indagini bancarie, versamenti per euro 114.882,00 qualificandoli come ricavi. Ha, poi, accertato prelievi per euro 161.337,00. Anche tali somme sono state classificate come ricavi essendo state sommate alla precedente somma. All’esito di tale operazione si è accertato un ricavo di euro 276.219,00. L’Ufficio ha, poi, proceduto a calcolare forfettariamente i costi al fine di individuare l’imponibile. Ha determinato tale elemento passivo proprio nella somma corrispondente ai prelievi. Tanto premesso appare evidente come alcuna irragionevolezza possa essere individuata nel percorso sin qui delineato. In base alla nota giurisprudenza in materia, infatti, anche i prelievi, salva prova contraria, concorrono a formare l’attivo. Che, poi, tale somma sia stata utilizzata per individuare anche il passivo sociale non può essere contestato dal contribuente non avendo, questi, interesse ad escludere un elemento passivo. L’operazione, cioè, non può essere contestata in astratto, essendo inammissibile, per carenza di interesse, l’eccezione nella parte in cui contesta la sottrazione di una somma a titolo di costi. La stessa, invece, può essere contestata in concreto nella specifica individuazione della somma. Tanto, in effetti, il contribuente ha fatto contestando l’esiguità della cifra di 161.337,00 euro quali costi dell’attività’;
tali affermazioni consentono di rilevare come la sentenza gravata abbia rideterminato in fatto -correttamente o meno, qui non interessa -in modo analitico i ricavi e i costi, attribuendo ai prelievi sia natura di ricavi omessi, sia di costi sostenuti. All’esito di detta determinazione analitica, in particolare quanto ai costi, la stessa ha riconosciuto la loro determinazione in euro 161.337,00 e dalla sottrazione di tale importo
dai ricavi (in disparte il rilievo di rimanenze e quant’altro del quale la sentenza non tratta) ha determinato l’utile e quindi le imposte dovute; – continua poi il giudice del merito: ‘ Orbene, nel caso de quo l’appellante ha prodotto elementi probatori che indicano che nel settore edilizio il margine di guadagno oscillava, nel periodo de quo, tra il 5 e il 6 %. A fronte di tale specifica allegazione, e pur in assenza di prova, incombeva in capo all’Ufficio un onere di specifica contestazione al quale la parte appellata si è sottratta. L’RAGIONE_SOCIALE, infatti, si limita ad asserire che trattandosi di evasore totale non sarebbe possibile invocare, ai fini della determinazione della percentuale dei costi, gli elementi indicati a sostegno di un diverso calcolo. L’assunto dell’Ufficio appare, come visto, alla luce della più recente giurisprudenza, infondato e la mancata contestazione impone di ritenere provata l’allegazione del contribuente’ ;
ebbene, tale affermazione risulta del tutto antitetica rispetto a quella resa precedentemente e completamente con essa contrastante anche sul piano meramente logico. Qui, nel secondo passo sopra citato, la sentenza manifesta infatti l’utilizzo , per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stesso reddito, di un metodo non analitico ma forfettario; essa non si basa quindi sul computo e la stima puntuale di ricavi, costi e rimanenze ma fa riferimento al solo margine di guadagno che è elemento logicamente anteriore alla determinazione dell’utile, del quale non illustra minimamente l’influenza che esso margine di guadagno qui assume nel concreto sull’utile stesso e quindi sulle imposte che ne discendono;
il contrasto tra le due affermazioni è dunque del tutto insanabile e rende impossibile comprendere le ragioni che hanno condotto la CTR a decisione;
Cons. Est. NOME AVV_NOTAIO – 4 – il secondo motivo è incentrato sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: l’Ufficio censura la sentenza per violazione di norme di diritto nella parte in cui,
omettendo di considerare che il maggior reddito accertato è stato determinato attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie, riconosce, in violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deducibilità di costi, peraltro non supportati da alcuna prova analitica e ulteriori a quelli già riconosciuti dall’Ufficio, che li ha riconosciuti in misura pari al totale dei prelevamenti, è assorbito;
alla luce della decisione in ordine al precedente motivo, la censura ridetta è assorbita in quanto irrilevante ai fini del decidere;
pertanto, in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.