Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13759/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 1723/18/15 depositata il 23/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1723/18/15 del 23/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE
delle entrate (di seguito AE) e dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 260/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della rettifica induttiva del reddito dell’attività commerciale gestita dal ricorrente (macelleria).
1.2. La CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, respingeva l’appello di NOME, evidenziando, con motivazione per relationem , che erano «pertinenti e condivisibili i rilievi della C.T.P., che si richiamano integralmente insieme alle difese di merito dell’appellato, segnatamente i punti 1 -2-3) (pagg. 7-10)».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione inesistente o quanto meno apparente.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere
la CTR erroneamente ritenuto inattendibile la ricostruzione induttiva dei ricavi operata dall’Amministrazione finanziaria.
Il primo motivo è fondato ed il secondo, proposto in via subordinata, resta assorbito.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.1.1. Sotto altro profilo, va ricordato che « Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato » (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015).
2.2. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non v’è dubbio che la sentenza impugnata è nulla per apparenza della motivazione.
2.3. Invero, dalla motivazione resa dal giudice di appello non è dato evincersi le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello dell’Ufficio , essendosi il giudice di appello limitato a riportare integralmente la sentenza di primo grado (ma non anche le considerazioni svolte dalla difesa del contribuente).
2.4. Non può, dunque, essere ritenuta la legittimità di una simile motivazione, che fa mero riferimento alla sentenza della CTP e alle difese della contribuente. Invero, la CTR aveva il dovere di specificare, con riferimento ai singoli motivi di impugnazione proposti dall’Ufficio, nemmeno riprodotti, le ragioni per le quali ha ritenuto comunque condivisibili la motivazione della CTP e le considerazioni giuridiche rese dalla parte.
2.5. In assenza di tale attività, non può che ritenersi l’apparenza della motivazione, avendo il giudice di appello abdicato del tutto al suo compito istituzionale.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 18/01/2024.