Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18589/2017 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliavverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale del Molise n. 13/2017, depositata il 17/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. TR603T101262, relativo all’anno di imposta 2006, l’Agenzia delle entrate contestava alla RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva irrogando le relative sanzioni.
1.2. Inoltre, con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Amministrazione accertava nei confronti di NOME COGNOME, amministratore e socio unico della citata RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito di
partecipazione e, conseguentemente, maggiori imposte Irpef ed addizionali regionale e comunale, con relative sanzioni.
I ricorsi separatamente proposti avverso i predetti atti impositivi dalla società e dal socio venivano, previa riunione, accolti dalla CTP di Campobasso.
La CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia, riducendo del 50% le maggiori imposte accertate, con conseguente riduzione delle sanzioni, e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi; hanno resistito la società e NOME COGNOME con un congiunto controricorso, contenente anche ricorso incidentale sorretto da unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 113, co. 2 c.p.c. e 23 e 101 Costituzione», lamentando che i giudici di appello, riducendo del 50% le pretese erariali, abbiano posto in essere una valutazione estimativa, comportando una decisione della causa secondo equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge, e non ammessa nel processo tributario, con violazione dell’articolo 113, comma 2, c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «nullità della sentenza d/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/11992, 116, 132, 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.», prospettando l’apparenza della motivazione della pronuncia impugnata.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 42 del DPR 600/1973,
dell’art. 56 DPR 633/1972 e dell’articolo 7 della Legge 212/2000». 3.1. Sostengono i contribuenti che la domanda di accertamento dell’assenza di congrua motivazione della ripresa fiscale, proposta in primo grado e reiterata in appello sia stata integralmente pretermessa dai giudici di secondo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
I motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di cui in prosieguo, dovendosi rigettare l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo sollevata dai controricorrenti, per le ragioni più avanti esposte.
4.1. La CTR ha osservato che il primo collegio «in maniera inoppugnabile e senza una motivazione avente pregio giuridico ha statuito che: “gli elementi probatori forniti dall’ufficio avrebbero potuto essere confutati dai ricorrenti con opportuni riscontri oggettivi che non si rinvengono agli atti di causa” » che, d’altro canto «L’ufficio ha anch’esso prodotto parziale documentazione che potesse valere a confermare l’avviso opposto (…) » e, ancora, che la società si era adeguata spontaneamente agli studi di settore e che, in definitiva, le parti non avevano «offerto assoluta contezza in ordine agli effettivi trasferimenti concretizzatisi nell’anno 2006», e ha quindi, apoditticamente, «ritenuto ridurre del 50% quanto accertato».
4.2. A tale riguardo, va rammentato che il vizio motivazionale denunciato si configura quando la motivazione «manchi del tutto nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
4.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
4.4. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal
giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700).
4.5. Nel caso in esame, la CTR ha deciso con una motivazione apparente perché, pur graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
4.6. Nella specie difetta, infatti, qualsiasi esame critico degli elementi allegati dall’Agenzia e, in ossequio al principio di autosufficienza/specificità, richiamati nel ricorso erariale con indicazione topografica delle relative deduzioni negli atti del merito, segnatamente la palese antieconomicità dell’attività di impresa, desunta da dieci atti di compravendita immobiliare che esponevano una differenza tra costi e ricavi esigua, le dichiarazioni di numerosi acquirenti, riscontrate da contratti preliminari di vendita non registrati e da documentazione bancaria, riguardanti il prezzo, più elevato, corrisposto all’impresa venditrice, e infine, laddove è risultato impossibile acquisire tali dati, la determinazione dei maggiori ricavi sulla base di plurimi indici presuntivi.
4.7. Ancora, con specifico riguardo alla censura di cui al primo motivo, giova rammentare che questa Corte ha affermato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass., 25/06/2019, n. 16960; Cass., 18/05/2023, 13726).
Anche l’unico motivo di ricorso incidentale proposto è meritevole di accoglimento.
5.1. Esso, ancorché non correttamente rubricato ma agevolmente riferibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., è, infatti, fondato per ragioni analoghe e speculari rispetto a quelle esposte nel trattare i motivi del ricorso principale, risultando la sentenza impugnata affetta dalle patologie motivazionali già evidenziate.
In conclusione, vanno accolti sia il ricorso principale che quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda, altresì, sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.