Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
P.D.A – MOTIVAZIONE APPARENTE – OMESSA PRONUNCIA –
sul ricorso iscritto al n. 20956/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Palermo, alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , rag. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO. prof. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di delibera della Giunta comunale n. 156 del 26 novembre 2020, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE
G273 V), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1692/14/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 20 aprile 2020, notificata il 1° giugno 2020;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono le due ingiunzioni fiscali indicate in atti con cui il Comune di Campofelice di Roccella chiedeva il pagamento dell’ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 2535/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, assumendo che:
-« le due ingiunzioni fiscali risultano notificate il 10 settembre 2010, quindi entro il termine quinquennale, essendo le ingiunzioni relative all’omesso pagamento Ici per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;
«sulla eccepita irregolarità della notifica delle due ingiunzioni fiscali, le stesse invece risultano agli atti regolarmente notificate, essendo stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalla legge»;
ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni che ne derivano»;
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 31 luglio 2020, sulla base di tre motivi, depositando in data 3 maggio 2024 memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
il Comune di Campofelice di Roccella ha resistito con controricorso notificato il 23 dicembre 2020, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
con ordinanza del 3 dicembre 2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione agevolata dell’art. 380 -bis. cod. proc. civ.;
con istanza depositata in data 11 gennaio 2024 la ricorrente ha chiesto la decisione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 112 cod. proc. civ., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le notifiche delle ingiunzioni fiscali fossero state eseguite correttamente, senza però esplicitare le ragioni di tale valutazione e senza farsi carico di esaminare e di disattendere le censure avanzate dalla ricorrente circa la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito del plico (cd. C.A.D.) presso l’ufficio postale;
con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non avendo il Comune provveduto a versare in atti la comunicazione di avvenuto deposito del plico (cd. C.A.D.) presso l’ufficio postale ed il tagliando di spedizione della busta contenente l’atto;
con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la Commissione pronunciata, con riferimento alla pretesa relativa agli anni di imposta 2008/2009, sull’eccezione di prescrizione avanzata dalla società con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle ingiunzioni (10 settembre 2010), non essendo intervenuti atti interruttivi sino all’11 settembre 2015;
va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. l’inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato in data 23 dicembre 2020 a fronte di un ricorso per cassazione
notificato il 31 luglio 2020; la tardività del controricorso rende, di conseguenza, inammissibile, anche la memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ. depositata dal Comune (cfr. Cass., Sez. L., 29 ottobre 2020, n. 23921 e la giurisprudenza ivi citata);
5. il ricorso va accolto per le seguenti ragioni;
risulta fondato il primo motivo di censura e, nella valutazione che segue, resta assorbito l’esame del secondo motivo, siccome connesso al tema delle notifiche delle ingiunzioni impugnate;
6.1. giova premettere, sul piano dei principi, che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture;
6.2. siffatta motivazione si considera -come suol dirsi – non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b ) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione [cfr., su tali principi, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., Sez. T., 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., Sez. T., 4 aprile 2024, n. 8885; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1615; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass.,
Sez. T., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231 del 2016; Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.); Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679];
6.3. alla luce dei suindicati principi, risulta fondata la prima censura con cui è stato eccepito il vizio di una motivazione meramente apparente della sentenza impugnata; come sopra esposto, i Giudici di appello si sono limitati ad affermare che le operazioni di notifica avevano rispettato «tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalla legge», senza tuttavia indicare, in primo luogo, con quale modalità dette notifiche erano state eseguite, senza menzionare, poi, le formalità compiute e senza rispondere alle censure mosse dal ricorrente circa la violazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, dunque, senza prendere posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi nell’atto di appello circa la prova della notifica delle ingiunzioni;
6.4. la Commissione ha sentenziato, del tutto apoditticamente, la regolarità delle citate notificate, omettendo di rappresentare il percorso analitico-valutativo compiuto, quale analisi sia stata effettuata, rendendo così del tutto indecifrabili i dati fattuali considerati ed il ragionamento elaborato e, quindi, non intelleggibile l’ iter logico-giuridico seguito e, con esso, non comprensibili le ragioni della decisione, la quale è restata, alla fine, affidata ad una assiomatica affermazione, come tale integrante solo un simulacro di motivazione;
risulta -come anticipato -fondato anche il terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omessa pronuncia della Commissione regionale sull’eccezione di prescrizione asseritamente maturata in epoca successiva alla notifica delle ingiunzioni (10 settembre 2010), chiaramente sollevata dalla difesa della contribuente sia in primo che in secondo grado, come precisato, ai fini dell’autosufficienza, in ricorso (v. pagine nn. 4, 5, 16 e 17 del ricorso) e rispetto alla quale non è
intervenuta alcuna pronuncia da parte della Commissione regionale, limitatasi a dar conto delle notifiche eseguite in data 10 settembre 2010 e del mancato decorso (a tale data) del termine quinquennale di prescrizione, senza tuttavia esaminare la maturazione del (nuovo) termine (quinquennale) di prescrizione decorrente da tali notifiche e la sussistenza o meno di atti interruttivi della stessa;
7.1. il Giudice regionale, dopo aver negato la prescrizione dei crediti, considerando il periodo intercorso tra gli anni di imposta (2006/2007/2008/2009, i primi due, peraltro, inutilmente, non essendo oggetto di controversia) e la data di notifica delle ingiunzioni impugnate, ha, poi, ritenuto «Ogni altra questione assorbita dalle considerazioni svolte e dalla conseguenze che ne derivano», dimenticando, però, da un lato, di indicare quali conseguenze derivavano sul tema delle prescrizione dalla ritenuta validità delle notifiche delle citate ingiunzioni e, sotto altro profilo, errando nel considerare assorbita l’eccezione di prescrizione avanzata, la quale, nei termini in cui era stata proposta, non risulta, in realtà, essere stata proprio scrutinata;
7.2. ricorre, in tale senso, l’omissione di pronuncia, giacchè l’eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle ingiunzioni non è questione da poter considerare assorbita nella verifica della validità notifica di tali atti, essendo evento ad esso successivo, né la decisione, nella sua apoditticità, lascia margini interpretativi per ritenere la sussistenza un rigetto implicito dell’eccezione in esame;
alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in altra composizione -perché proceda agli accertamenti di cui sopra circa la valida notifica delle ingiunzioni impugnate ed ogni caso sulla prescrizione dei relativi crediti, nonché per regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in altra composizione -anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.