Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21844 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto:
IVA – avviso di
accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26743/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 265/3/2021, depositata il 26 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 5551/1/17 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009/2012, limitatamente ai rilievi IVA relativi alle cessioni infracomunitarie ad una società finlandese.
La CTR osservava in particolare che la società contribuente non aveva comprovato adeguatamente la consegna RAGIONE_SOCIALE merci di cui alle fatture in contestazione, non essendo comunque la CTP vincolata alle risultanze della CTU disposta in prime cure, che peraltro non riteneva concludente ai fini di detta circostanza fattuale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla sua eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale in ordine alla circostanza della mancata consegna della merce di cui alle fatture contestate, in quanto non rilevata in sede di PVC, ma soltanto con l’emissione degli avvisi di accertamento impugnati, trattandosi di imposta “armonizzata” per la quale detto incombente deve ritenersi obbligatorio.
La censura è infondata.
Va ribadito che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01).
Pur vero che è del tutto assente qualsivoglia statuizione del giudice tributario di appello in ordine all’eccezione de qua , che nemmeno è menzionata nella motivazione della sentenza impugnata, tuttavia essendo il giudice entrato direttamente nel meritum causae e quindi della pretesa creditoria erariale deve ritenersi appunto che abbia implicitamente rigettato l’eccezione medesima.
Essendo stato il mezzo formulato quale denuncia di un vizio di attività e non di violazione di legge in ordine alla profilata invalidità degli atti impositivi impugnati, lo stesso non può dunque che essere rigettato.
Con il secondo ed il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente), rispettivamente, in ordine alla mancata prova della consegna e del pagamento RAGIONE_SOCIALE merci di cui alle fatture contestate al destinatario finlandese, nonché della stessa esistenza di quest’ultimo ed in ordine alle valutazioni del CTU nominato in prime cure.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.
Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di ‘motivazione apparente’ ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del ‘minimo costituzionale’ (cfr. Sez. U, 8053/2014).
In modo del tutto assertivo/apodittico la RAGIONE_SOCIALE si è infatti limitata ad affermare che « .. l’appellante non abbia dimostrato compiutamente che la consegna RAGIONE_SOCIALE merci sia effettivamente avvenuta, che la società finlandese era effettivamente attiva nel momento della transazione, che i pagamenti siano effettivamente avvenuti tra le società, ma risulta che tali pagamenti siano avvenuti mediante carta di credito da un soggetto residente in Russia, tutti elementi che dimostrano la poca chiarezza nell’intera questione. Per quanto riguarda il fatto che la CTP abbia, in parte, disatteso la perizia licenziata si edve, in primis riconoscere il principio “peritus peritorum” e poi rilevare che lo stesso perito sulla questione non abbia compiutamente eliminato i dubbi che aleggiano sulla controversia ».
Nulla di più, nulla di più dettagliato e specifico sulle allegazioni defensionali della società contribuente e sul contenuto RAGIONE_SOCIALE valutazioni peritali (riprodotte anche per autosufficienza nei mezzi in esame).
E’ dunque evidente che questo apparato motivazionale non attinge il livello del “minimo costituzionale”.
Il quarto motivo (omessa pronuncia in relazione alle sanzioni) è assorbito.
In conclusione, accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, respinto il primo motivo, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 24 aprile 2024
Il presidente