Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2109/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 774/2016 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale
(CTR) del Piemonte che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Torino con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore del commercio di rottami ferrosi, contro l’avviso di accertamento per il 2007 recante maggiori IRES, IVA e IRAP a seguito della contestazione di costi non deducibili ed operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate attraverso il fraudolento utilizzo del meccanismo del reverse charge mediante l’interposizione di società interposta.
Quanto alla contestazione di costi non documentati, la CTR ha osservato che la contribuente aveva provato di aver subito il furto dei documenti, denunziato in data 23.1.2007, e aveva comunque prodotto le carte d’identità dei soggetti coinvolti i n quelle operazioni oltre al registro ‘rifiuti: carico e scarico detentori’; quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, i soggetti interposti, CMA, TRAS-MET e TRANFER, erano esistenti e operativi al momento RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate come comprovato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Resiste con controricorso la società.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., sollevata dalla controricorrente, secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE, pur avendo annunciato in ricorso il deposito di copia degli atti e documenti rilevanti, non aveva allegato alcuna elencazione e aveva omesso in ricorso puntuali indicazioni circa la fase in cui alcuni documenti erano stati prodotti in causa. Quanto al mancato deposito degli atti e documenti rilevanti ovvero della loro elencazione, va tenuto presente che « In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli RAGIONE_SOCIALE parti (i quali, ex art.
25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte» (Cass. sez. un. n. 22726 del 2011). La questione della mancata localizzazione dei documenti citati, poi, è sollevata in termini estremamente generici (« alcuni documenti ») ed è comunque inidonea ad inficiare l’ammissibilità del ricorso nella sua interezza, potendo valutarsi la questione con riferimento ai singoli motivi e alle specifiche doglianze.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 112 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, il vizio di omessa pronuncia.
I due motivi si fondano sulla medesima circostanza: la contestazione RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti aveva riguardato la RAGIONE_SOCIALE quale interposta tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e non i soggetti indicati in sentenza, cosicché la motivazione doveva considerarsi inesistente ovvero la CTR non aveva pronunziato sulla domanda relativa alle operazioni che avevano visto l’interposizione della RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito.
5.1. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso, come risulta da quanto riportato relativamente all’avviso di accertamento (v. pag. 3 del ricorso) e agli atti di causa puntualmente indicati (v. pag. 15), il giudizio aveva riguardato le
operazioni effettuate con la RAGIONE_SOCIALE e non con i soggetti considerati in sentenza. E’ del tutto evidente che, la motivazione è meramente apparente riferendosi a soggetti estranei ai fatti per cui è causa.
Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.