Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9972/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dal l’ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME COGNOME in Roma, in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 585/2015 depositata il 17 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’avviso di rettifica per cui è causa scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 27 ottobre 1995 dalla Guardia di Finanza – Brigata di Castellaneta – nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Dall’avviso in questione, emesso dall’ex Ufficio IVA di Taranto, si evince che la predetta società, nell’anno di imposta 1993, si era resa responsabile delle seguenti violazioni:
omessa annotazione sui registri di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633/72 di una fattura relativa a prestazioni di servizi imponibili intracomunitari. Sanzione applicata: art. 54, comma 1, d.l. n. 331/93, convertito dalla l. n. 427/93;
registrazione di n. 3 fatture di acquisto con indicazioni incomplete relative ad elementi oggettivi dell’operazione imponibile. Norma violata: art. 25, comma 2, d.P.R. n. 633/72, sanzionata dall’art. 47 dello stesso decreto;
dichiarazione con indicazioni inesatte. Norma violata: art. 28, comma 1, d.P.R. n. 633/72, sanzionata dal l’ art. 43, comma 3, dello stesso decreto;
presentazione con dati inesatti dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, secondo le disposizioni dell’art. 6 d.l. n. 16/1993, convertito dalla l. n. 75/1993. Sanzione comminata dall’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 633/72.
Il suddetto avviso di rettifica veniva impugnato dalla società con ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Taranto.
Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con la sentenza n. 389/7/09 depositata in data 3 agosto 2009, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava dovute le sanzioni “ai sensi della
normativa ora vigente ed applicabile ai fatti contestati” e compensava le spese di lite tra le parti.
-Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello.
Si costituiva l’ Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 585/28/15, depositata in data 17 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la sussistenza sia di una apparente motivazione e sia per la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per la radicale “inesistenza della motivazione”.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, 37, d.lgs. n. 546/1992; e artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione della sentenza.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 20721/2018).
La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139 del 2018).
Nel caso di specie, si è dinanzi a una motivazione del tutto apparente, lesiva del ‘minimo costituzionale’, che si limita ad aderire acriticamente alla pronuncia di prime cure, senza dar conto delle ragioni poste alla base del rigetto dei motivi di impugnazione ( “Nel merito i rilievi mossi alla sentenza sono destituiti di fondamento perché i primi giudici hanno spiegato, chiaramente, le ragioni per le quali l’ avviso opposto deve ritenersi legittimo anche in relazione all’irrogazione delle sanzioni’ ) .
-L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento dei restanti (con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo : violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, degli artt. 101 e 156,
comma 2, c.p.c. nonché ex artt. 24 e 111 Cost, e degli artt. 17, 31, 39 e 59 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 21 della sesta direttiva CEE 77/388 come succ. mod., artt. 17, 19, 21, 23 e 25 d.P.R. n. 633/1972, art. 47 e 51 d.l. 30.08.1993 n. 331 conv. mod. nella 1. 29.10.1992 n. 427; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sulla indetraibilità dell’IVA nell’ipotesi di inversione contabile derivante da un errore formale di registrazione della fattura. Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 472/1997; art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sulla erronea applicazione dello ius superveniens ; rilevanza dell’errore formale ai fini della non irrogazione della sanzione amministrativa tributaria).
-In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo, al secondo e al terzo motivo, assorbiti i restanti, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione