Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3976/2018 R.G. proposto da: STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2001/05/17 depositata il 20/06/2017.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2001/05/17 del 20/06/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito
CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 186/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 notificato alla società.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso per l’indebita detrazione dell’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: «l’accordo simulatorio trilatero non risulta dimostrato, il legale rappresentante della società appellata è stato prosciolto dagli addebiti perché non sussistono e le altre società con le quali la RAGIONE_SOCIALE ha assunto rapporti commerciali avevano rilasciate le dichiarazioni come richieste dalla motorizzazione civile ed avevano regolarmente versato l’iva. No ci sono sufficienti ragioni per discostarsi dalla decisione dei Giudici di prime cure».
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME restavano, invece, intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, senza prendere in considerazione i molteplici elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per avere la CTR trascurato di considerare gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, il complessivo esame dei quali la avrebbe indotta a ritenere non solo che la società contribuente avrebbe frequentemente acquistato numerosi autoveicoli dalle ditte RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi cartiere, ma anche la piena consapevolezza della frode IVA perpetrata in capo ad RAGIONE_SOCIALE
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., dell’art. 207 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il semplice proscioglimento, in sede penale, del legale rappresentante della società contribuente vincoli il giudice tributario.
Il primo motivo è fondato mentre gli altri motivi restano assorbiti.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non può che dirsi apparente in quanto: a) fa riferimento
per relationem alla sentenza di primo grado ma non ne trascrive, nemmeno riassuntivamente, le motivazioni; b) afferma che il legale rappresentante della società contribuente sarebbe stato assolto in sede penale, ma non chiarisce le conseguenze di tale assoluzione nel giudizio tributario; c) deduce che le società con cui RAGIONE_SOCIALE ha assunto rapporti commerciali avrebbero rilasciato regolare attestazione di avvenuto pagamento dell’IVA, ma non chiarisce le conseguenze di tale fatto sull’oggetto del giudizio; d) afferma apoditticamente, senza spiegarne le ragioni, che l’accordo simulatorio trilatero non risulterebbe dimostrato.
2.3. In buona sostanza, dalla laconica motivazione del giudice di appello non è dato individuare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’appello proposto dall’Ufficio sia stato rigettato, con conseguente nullità della motivazione ed assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17/01/2024.