Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32428 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28467/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 399/2020 depositata il 11/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo con assorbimento degli altri;
Uditi l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA per il 2013 relativa ad operazioni di cessione ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. c) d.P.R. n. 633/1972, sul presupposto che la dichiarazione di intento presentata dai cessionari fosse « ideologicamente falsa » e costoro fossero autori di frodi a danno dell’Erario.
Il ricorso della contribuente è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano e l’appello dalla stessa proposto è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per omessa motivazione della sentenza.
1.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e dell’art. 164 della direttiva 2006/112/CE, in relazione alla prova della « conoscenza attuale o potenziale» , da parte del cedente, della frode dei cessionari.
1.2. Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del diritto di difesa ex art. 47 della Carta fondamentale dell’Unione europea, laddove la CTR non aveva annullato l’accertamento perché l’Amministrazione non aveva messo a disposizione della parte e del giudice di merito gli atti di accertamento e delle istruttorie relative alle presunte frodi dei cessionari.
1.3. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omesso esame della circostanza decisiva costituita dal controllo (positivo) dall’iscrizione dei cessionari nel sistema ‘VIES’».
1.4. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine a tutte le domande volte all’annullamento o alla rideterminazione delle sanzioni.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
La motivazione è gravemente carente, essendo apodittica e risolvendosi in affermazioni generali e astratte che nulla fanno comprendere in ordine al caso concreto. La CTR afferma che « Non si intravedono motivi tali da indurre questo Collegio a modificare la decisione dei giudici di primo grado che, peraltro, conferma l’orientamento prevalente », limitandosi ad osservare che « Parte contribuente non ha dimostrato di aver effettuato tutte le ragionevoli misure in suo potere per assicurarsi che la cessione non la rendesse partecipe di una frode ». E’ omesso qualunque riferimento ai concreti elementi di prova forniti dall’Ufficio in relazione alla asserita frode e alla responsabilità del cedente né la CTR si occupa delle questioni sollevate in sede di gravame dalla società e riportate per autosufficienza in ricorso (v. pagg. 9 -11).
Pertanto la sentenza deve essere cassata, con riferimento al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata al giudice del merito per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’11/06/2024.