Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14099/2018 R.G. proposto da :
RAGGI SOLUZIONI D’INTERNI SNC DI NOME E NOME COGNOME, RAGGI NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 3135/05/17 depositata il 15/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3135/05/17 del 15/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito
CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME (di seguito RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 729/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso dei contribuenti nei confronti di dodici avvisi di accertamento, quattro per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007-2010, notificati alla società, e altri otto notificati ai due soci per IRPEF relativa ai medesimi anni d’imposta.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento conseguivano al rinvenimento, presso la RAGIONE_SOCIALE s.p.a., di una contabilità parallela della società contribuente, come confermato anche dal legale rappresentante della menzionata società.
1.2. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio evidenziando che il rinvenimento presso la RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE di una contabilità parallela di RAGIONE_SOCIALE.n.cRAGIONE_SOCIALE e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, unitamente alle dichiarazioni dell’appellata di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di una contabilità parallela nell’anno 2012 erano prove sufficienti «per ritenere l’atto impositivo impugnato giustamente posto».
RAGIONE_SOCIALE e soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e soci è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art.
132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione omessa o apparente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della norma appena richiamata, nonché dell’art. 34 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello omesso di pronunciare ovvero omesso di esaminare le domanda riproposte in appello dai contribuenti.
1.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 41, § 2, lett. a) della Carta dei diritti fondamentali della UE, dell’art. 10, comma 4 bis , della l. 8 maggio 1998, n. 146, dell’art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, degli artt. 32, secondo comma 36, 41 bis e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 25 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 54, secondo e quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
1.3.1. In buona sostanza, i ricorrenti si dolgono delle modalità con le quali è stata effettuata la verifica da parte della Guardia di finanza, del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, dell’inammissibilità della verifica (per l’avere AE accertato ricavi superiori del quaranta per cento rispetto ai ricavi dichiarati) e dell’illegittimo utilizzo del ragionamento presuntivo, oltretutto in assenza di conoscenza, da parte della società contribuente, della condotta di Jesse s.p.a.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di numerosi fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, idonei a supportare diverse conclusioni da parte della CTR.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si chiede la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito da parte della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi di ricorso, ad eccezione del quinto motivo che va, invece, disatteso.
2.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede
di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. .Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che l’esistenza di una contabilità parallela, la conoscenza della stessa da parte della società contribuente e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. costituiscano elementi idonei a supportare l’accertamento e ha, quindi, concluso per l’accoglimento dell’appello di AE.
2.3. Una simile statuizione è del tutto inidonea a chiarire le ragioni logico-giuridiche per le quali sono stati rigettati i plurimi rilievi, in fatto e in diritto, posti dai ricorrenti all’attenzione del giudice di appello e, quindi, è ben lontana dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
2.4. Si noti, infine, che la sussistenza di molteplici questioni di fatto non esaminate dalla CTR impediscono una pronuncia sul merito della lite, come richiesto dai ricorrenti con il quinto motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il quinto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il quinto, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.