Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23396/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente-
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
-intimato- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 700/2017 depositata il 03/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE nonché i soci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano gli avvisi di accertamento, notificati dall’Agenzia delle
Entrate, relativi all’anno di imposta 2007 ed aventi ad oggetto la rettifica del reddito della società e dei redditi di partecipazione dei soci, con i quali venivano ripresa a tassazione perdite su crediti dedotte nel 2007, ma ritenute dall’Ufficio di competenza del successivo anno 2008.
La Commissione provinciale di Torino, riuniti i ricorsi, accoglieva quelli proposti dai soci, dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE per mancato rispetto dei termini dilatori previsti dall’art. 17 bis D.Lgs. 546/1992, attesa la proposizione dell’istanza di reclamo.
La CTR del Piemonte, quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello incidentale della società, ne dichiarava ammissibile il ricorso; tuttavia, nel merito, in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate, rigettava i ricorsi originari di società e soci.
Avverso la predetta sentenza ricorrono società e soci con unico motivo.
L’Agenzia delle entrate ha depositato nota di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il Ministero delle Finanze, evocato nel presente giudizio di legittimità, è rimasto intimato.
In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex artt. 380.1 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è inammissibile, sia in quanto intimato non parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V; 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001 (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).
L ‘unico motivo di ricorso dei contribuenti è rubricato «Art. 111 comma 6 per carenza di motivazione (art. 111 co. 6 Cost.), che si traduce in vizio ex art. 360 comma 1 n 5 per insufficienza logica, se non quale totale difformità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 co . 2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c. per carenza di requisiti essenziale della sentenza dal modello legale. Art. 360 n 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 5 DPR 917 /1986».
Il motivo, pur formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., è ammissibile, dovendosi riqualificare la doglianza come denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
3.1. Sul punto, va rilevato che questa Corte può riqualificare il motivo di impugnazione quando, dal corpus motivazionale dello stesso, si evince chiaramente quale sia il vizio lamentato, in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale «l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. 10 settembre 2020, n. 18770).
4. Il motivo è, inoltre, fondato.
4.1. Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art.36 , comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre
concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del 2018; n. 19215 del 15 giugno 2022). Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del
suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020).
Il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi richiamati.
5.1. In particolare, la CTR del Piemonte ha omesso di prendere in considerazione le produzioni del contribuente, rispetto alle quali la motivazione è apodittica ed ambigua, essendosi limitati i giudici di appello a rilevare, tautologicamente, che «la società ricorrente (…) non ha prodotto i documenti necessari a provare le perdite in discussione» e ha, quindi, esposto un elenco di documenti che, a dire dell’appellante , i contribuenti avrebbero invece dovuto produrre per fornire la prova. In tal modo la CTR ha giudicato su una fattispecie concreta e processuale solo ipotetica e ha tipizzato, extra legem , un numero chiuso di prove per una determinata fattispecie.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze; accoglie il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/11/2024.