Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Sentenza – Motivazione
apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 172/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 695/05/2017, depositata in data 15 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’associazione culturale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova l’avviso di accertamento n. TL3043306849/2012 , con il quale l’Agenzia delle Entrate determinava , per l’anno 20 06, l’ Ires in Euro 14.210,00, l’ Irap in Euro 1.830,00 e l’IVA in Euro 13.750,00. L’avviso scaturiva da una verifica eseguita nei confronti dell’associazione, che per il detto anno di imposta non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Dalla verifica era risultato che l’ente non aveva approvato il rendiconto di cui all’art. 148 t.u.i.r. e non aveva i registri obbligatori per una società non commerciale.
La ricorrente deduceva il mancato svolgimento dell’ attività commerciale e di aver approvato il rendiconto in data 29 gennaio 2007.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo le violazioni contestate di lieve entità e non sostanziali.
L’ Agenzia proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, che accogli eva l’appello.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque motivi. L’Ufficio h a resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 28 novembre 2024.
La ricorrente ha depositato memoria in data 18 novembre 2024.
Considerato che:
Il primo strumento di impugnazione è «proposto ex art. 360, 1° comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992 in correlazione con l’art. 118, 1° e 2° comma delle Disposizione per l’attuazione e transitorie del codice di procedura civile. Nullità della sentenza per motivazione apparente (se non addirittura omessa) in merito all’attribuzione all’ente esponente della natura di ente commerciale». Precisamente, nella
specie la CTR si è limitata ad un generico ed acritico rinvio ai documenti senza indicare quali siano stati i motivi di gravame accolti e, soprattutto, le ragioni di tale accoglimento. Per quanto concerne il motivo di ricorso relativo alla natura commerciale o non commerciale della contribuente, la CTR non ha indicato gli elementi sui quali ha basato il suo convincimento.
Con i quattro successivi motivi la contribuente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi dell’originario ricorso, ritualmente riproposti in appello: a) nullità dell’avviso di accertamento per assenza di notifica nei confronti di tutti i coobbligati in solido; b) violazione dell’art. 7, comma 1, della l. 212/2000; c) modalità di determinazione del volume dei ricavi; d) superficialità e carenza di motivazione dell’avviso .
Il primo motivo è fondato.
3.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente
apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
3.2. Invero, nel caso di specie, la CTR dopo aver indicato lo svolgimento del processo, ha motivato in modo apodittico l’accoglimento del gravame dell’Ufficio nei seguenti termini: ‘dall’esame dei documenti e da quanto sostenuto dalle parti, ritiene fondata la pretesa dell’Ufficio, che sostiene non essere in presenza di un ente non commerciale, e decide pertanto di accogliere l’appello dell’Ufficio e di annullare la sentenza appellata’.
Trattasi di affermazioni che, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ribaltare la decisione di prime cure. Non vengono specificati i motivi di gravame proposti dall’Ufficio né, soprattutto, i documenti che avrebbero portato il collegio decidente a ritenere fondata la pretesa dell’Ufficio, né, infine, le argomentazioni dell’odierna ricorrente, anche al solo fin e di confutarle.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, aventi ad oggetto doglianze che dovranno essere valutate dal giudice del rinvio nell’ipotesi in cui questi dovesse pervenire, all’esito di una congrua motivazione, all’affermazione del la natura commerciale della ricorrente.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre