Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17747/2024 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME, con l’Avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise n. 28/2024, depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso la società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, la società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, nonché NOME COGNOME ed NOME COGNOME il primo quale socio accomandatario e la seconda quale socia accomandante della seconda società, impugnavano l’avviso di accertamento n. TR603T400840/2020, relativo al periodo di imposta anno 2015, per un ammontare
complessivo pari ad euro 135.970,23, comprensivo di Ires pari ad euro 70.520,00, Irap pari ad euro 21.551,00, interessi pari ad euro 15.935,85, sanzioni pari ad euro 27.954,63.
1.2. L’atto impugnato faceva seguito all’attività di accertamento e controllo relativa alla posizione fiscale della RAGIONE_SOCIALE riferita all’anno 2015 al cui esito l’Ente accertatore av eva riscontrato l’assenza del diritto delle navi iscritte al Registro Internazionale, appartenenti alla flotta della RAGIONE_SOCIALE, ad accedere alle agevolazioni di cui al D.l. n. 457/1997 (convertito in L. 30/98) in ordine a ll’Ires e all’Irap.
1.3. In particolare, l ‘accertamento era stato provocato dalla segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate -divisione Contribuenti -Settore Contrasto illeciti -Sezione territoriale Nord Ovest (Torino), secondo cui la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato compensazioni con il codice tributo n. 1634, e che, da una prima analisi, non sarebbe rientrata tra le destinatarie delle agevolazioni di cui all’art. 4 D.l. cit.
1.4. Le navi anzidette erano adibite al servizio c.d. di ‘cabotaggio Off Shore’, in favore di pozzi estrattivi siti nell’Adriatico, non lontani dal Porto di Termoli, che costituiva la base per l’eventuale intervento delle navi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre la nave NOME COGNOME prestava servizio al largo, nelle immediate adiacenze dei pozzi. Dopo aver ritenuto che nessuna delle tre navi avesse i requisiti per godere delle agevolazioni, in un secondo momento, a seguito di contraddittorio con la parte contribuente, l’Ufficio riconosceva il diritto alle agevolazioni alla sola nave NOME COGNOME, confermando l’esclusione degli altri due natanti. 2. Il ricorso dei contribuenti veniva accolto all’esito del giudizio di primo grado, con decisione confermata in appello con la sentenza richiamata in epigrafe.
Avverso quest’ultima l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
1.1.
Deduce la ricorrente che la sentenza di appello sarebbe sorretta da motivazione apparente in quanto completamente avulsa rispetto all’oggetto del contendere, non avendo correttamente individuato né l’imposta oggetto di accertamento né la normativa concretamente applicabile.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha deciso con una motivazione apparente perché, pur graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non solo non si confronta con alcuno dei motivi di appello, ma fa riferimento all’imposta sul valore aggiunto, estranea all’oggetto del contendere, in cui venivano in considerazione esclusivamente le imposte Ires e Irap. La decisione è fondata integralmente sulla disposizione di cui all’art. 8 -bis, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, che risulta del tutto inconferente alla fattispecie in esame.
Come rilevato anche dai controricorrenti, la CGT di II grado ha in modo evidente riportato nel corpo della sentenza resa argomentazioni inconferenti con la normativa e le ragioni di diritto controverse nel giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME