Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Oggetto : Agevolazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche Avviso di accertamento – IRES, IRAP ed IVA – ASD – Sentenza – Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4268/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME
-intimate – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, n. 714/03/2023, depositata in data 21 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Treviso, emetteva nei confronti dell’ a ssociazione ‘Alla Vecchia Dogana’ l’avviso di accertamento n. T6X04FT02144/2019 e l’atto di
contestazione n. T6XCOFL00720/2019, con i quali rispettivamente accertava, ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per i periodi di imposta dal 2012 al 2017 (per i quali non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi), maggiori IRES, IVA e IRAP, ed applicava la sanzione per la mancata installazione di apparecchio per l’emissione degli scontrini fiscali.
Gli atti impositivi scaturivano da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, all’esito della quale emergeva che l’associazione non era in possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per gli enti non commerciali, in quanto, pur essendo costituita in forma di associazione culturale, aveva sede in una struttura assimilabile a quella di un ristorante e svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande con scopo di lucro.
Constatata l’assenza della contabilità obbligatoria e considerata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio procedeva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a ricostruire i ricavi risultanti dalle annotazioni eseguite nella documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica (c.d. ‘Agenda A’ e blocchetti di ricevuta relativi all’emissione di 20 tessere associative).
L’associazione chiedeva di definire la controversia mediante adesione, incardinando il contraddittorio con l’Ufficio ed evidenziando come il procedimento di calcolo dei ricavi presunti non fosse stato svolto correttamente, risultando privo dei maggiori costi documentati.
Fallito il procedimento con adesione, l ‘ associazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso avverso i summenzionati atti impositivi , deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili (violazione del contraddittorio, vizio di motivazione, disconoscimento della natura di ente non commerciale).
La Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo in capo all’associazione i soli
costi relativi alle fatture del fornitore RAGIONE_SOCIALE (per euro 2.576,43) , confermando per il resto l’atto impugnato ; la CTP dichiarava, poi, cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
Le contribuenti interponevano gravame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, riproponendo le censure sollevate in primo grado e ch iedendo l’ annullamento integrale degli atti impugnati.
La CGT-2 accoglieva l’appello ritenendo illegittimo il disconoscimento operato dall’ Agenzia delle entrate in ordine ai presupposti per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.
Per la cassazione della citata sentenza l ‘Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Le contribuenti sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 14/04/2025.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l ‘Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4. c.p.c. , in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4, c.p.c.». In particolare, deduce che la CGT-2 avrebbe ‘del tutto immotivatamente ritenuto non provata la mancanza di presupposti per la fruizione del regime agevolato per gli Enti non commercial’ (pag. 4 del ricorso), essendosi limitata ad affermare che ‘l’Ufficio non abbia dimostrato che la ricorrente non possa essere considerata un’associazione’.
Il motivo è fondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione
al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).
La mancanza (di motivazione) si configura quando manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione. Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra
affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.2. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.3. Nella specie la CGT-2 ha accol to l’appello delle contribuenti sulla base dei seguenti ‘motivi della decisione’: ‘questa Corte ritiene che l’Ufficio non abbia dimostrato che la ricorrente non possa essere considerata un’associazione’ (ultima pagina della sentenza).
Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CGT-2 a riformare la decisione di prime cure. Siamo in presenza di una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” essendo la motivazione confinata nell’affermazione (che costituisce il decisum , presupponente
un’argomentazione, del tutto carente nella specie) del mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sull’Ufficio: alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue, infatti, l’enunciazione della decisione sen za alcuna argomentazione.
Precisamente, il giudice di appello pur avendo dato conto, nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, delle specifiche critiche mosse dalle contribuenti alla sentenza della CTP (riportando analiticamente le doglianze da esse svolte), omette qualsiasi passaggio motivazionale idoneo a sorreggere l’accoglimento del gravame .
In definitiva, va accolto il ricorso e la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.