Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
Accertamento maggior reddito d’impresa – Art. 39 co. 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973 – Sentenza Motivazione apparente – Nullità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7438/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, n. 1661/14/2015, depositata in data 30 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L ‘ Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME titolare di un bar e di un attiguo ristorante denominato ‘trattoria INDIRIZZO
scorfano’, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2011, con il quale rideterminava ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ai fini II.DD. ed IVA, maggiori ricavi pari ad Euro 195.795,26 p er l’anno d’imposta 200 7.
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno (d’ora in avanti solo CTP) deducendo: a) l’illegittimità del metodo induttivo, utilizzato nonostante la regolare tenuta delle scritture contabili; b) l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché carente di motivazione.
L’Ufficio si costituiva evidenziando che la ricostruzione dei redditi aveva riguardato solo l’attività del bar, mentre per quella di ristorazione non era stato rilevato nulla.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo meramente ipotetico il calcolo sia delle percentuali di ricarico sia dei flussi degli avventori.
L ‘Agenzia interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata di Livorno (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma.
La CTR disponeva ctu demandando all’ausiliare il compito di accertare, sulla base dei PVC della Guardia di Finanza, la percentuale di ricarico dei prodotti dell’esercizio commerciale e, per l’effetto, il reddito dell’anno 2007.
Depositato l’elaborato peritale, la CTR respingeva il gravame, considerate ‘le scritture contabili veritiere’ e la natura presuntiva delle percentuali di ricalcolo come determinate sia dall’Ufficio sia dal ctu.
Per la cassazione della citata sentenza l ‘Ufficio ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 18/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «nullità per violazione dell’art. 36 n. 4 dlgs. 546/92 e 132 n. 4, 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.». In particolare, deduce che la sentenza gravata manchi ‘dell’illustrazione di un ragionamento’ essendo l’unico passaggio espositivo rinvenibile ‘quello in cui si accenna alla natura presuntiva del calcolo della percentuale di ricarico ricostruita dall’Ufficio, e a quella parimen ti presuntiva del calcolo operato dal c.t.u.’ (pag. 5 del ricorso).
Il motivo è fondato.
2.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni
difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
2.2. Invero, nel caso di specie, la CTR dopo aver indicato lo svolgimento del processo anche con riferimento ai motivi di gravame dell’Ufficio, ha motivato in modo apodittico il rigetto dell’appello nei seguenti termini: ‘la Commissione considerando le scritture contabili veritiere e che la percentuale di ricarico era stata determinata in forma presuntiva e che lo stesso CTU aveva espresso una presunzione sullo stesso ricarico’.
Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di prime cure. La natura presuntiva del calcolo della percentuale di ricalcolo è, invero, una considerazione ovvia: il calcolo operato dall’Ufficio è ex lege fondato su presunzioni, così come quello operato dal ctu, che si fondava sulle risultanze del PVC della Guardia di Finanza.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale lamenta la «violazione degli artt. 2 e 7 del dlgs. 546/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c.», e del terzo, con il quale l’Ufficio lamenta la «violazione degli artt. 39 d.p.r. 600/1973 , 54 comma 2 d.p.r. 633/72 e 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.».
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a
nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.