Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16708/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA – SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 8674/2021 depositata il 15/12/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. (annualità 2013), del Comune di Salerno, adottato in conseguenza dell’approvazione del piano urbanistico comunale del 16 novembre 2006 e del riconoscimento dei diritti edificatori ai terreni della ricorrente, da esercitare su aree rientranti nel comparto di tipo perequativo.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, escludendosi la debenza del tributo per l’area in esame.
L’appello del Comune è stato parzialmente accolto, riconoscendosi la debenza del tributo, ma rinviando per la determinazione del valore del bene alla perizia della contribuente, contenente una valutazione di tutti gli elementi idonei ad incidere anche solo potenzialmente sulla capacità edificatoria e conseguentemente sul valore venale del bene.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune, formulando tre motivi.
Si è costituita la contribuente, che ha depositato successiva memoria, allegando il giudicato intervenuto rispetto ad altro comproprietario e una variante del p.u.c..
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Comune ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 132 n. 4 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la motivazione della sentenza impugnata è costituita da affermazioni tra di loro inconciliabili e risulta incomprensibile; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la
sentenza impugnata disatteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla tassabilità dei terreni oggetto di perequazione urbanistica, in base alla rilevanza tributaria della mera potenzialità edificatoria, ed avendo superato il valore quantificato in base alla delibera comunale di valutazione di aree diverse del territorio comunale, avente valore presuntivo sia pure iuris tantum , in assenza di una prova contraria da parte della contribuente; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 cod.proc.civ., non avendo la Commissione tributaria proceduto alla rideterminazione della pretesa tributaria, nonostante il carattere di impugnazione-merito del processo tributario.
2.Preliminarmente deve rilevarsi che le circostanze sopravvenute, allegate nella memoria della controricorrente, non assumono rilevanza nel presente giudizio.
In primo luogo il provvedimento prodotto, con cui è stata cassata la sentenza di appello (v.Cass. n.2097/24), con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, non è idonea a determinare l’effetto del giudicato, dovendosi attendere la decisione all’esito del giudizio di rinvio. A ciò si aggiunga che il provvedimento invocato è stato adottato all’esito di un giudizio nei confronti di altro contribuente e che dagli atti prodotti non è possibile individuare i terreni a cui si riferisce e verificarne la eventuale coincidenza con quelli oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda le varianti urbanistiche intervenute, va ribadito che esse rilevano per le future annualità di imposta e non per quelle anteriori, oggetto del presente giudizio. Difatti, come già precisato dalle Sezioni Unite, l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano
regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cass., Sez. U., 30 novembre 2006, n. 25506).
3.La prima censura, con cui si è denunciata l’apparenza della motivazione, è fondata.
La sentenza impugnata, dopo aver richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di area edificabile ai fini i.c.i., senza assumere una conclusione chiara ed esplicita relativamente all’area oggetto del presente giudizio, ha concluso che: «l’imposta, dovendo essere commisurata al valore venale del singolo bene, dovrà necessariamente essere determinata alla luce delle singole caratteristiche. In concreto il bene oggetto di tassazione è soggetto a vincolo di destinazione ed in quanto tale sostanzialmente inedificabile. Sotto tale profilo, agli atti vi è specifica relazione tecnica di parte che dà conto delle circostanze che in concreto conducono ad una valutazione diversa del bene rispetto a quello ipotizzato dal Comune … l’ente impositore si è limitato a ribadire la bontà della propria valutazione. La relazione di stima, invece, valuta tutti i profili che, in concreto, possono incidere anche solo potenzialmente sulla capacità edificatoria e, conseguentemente sul valore venale del bene. Alla luce della detta perizia, pertanto, dovrà essere determinato il valore venale del bene e la conseguente imposizione».
Invero, tale motivazione non consente di comprendere né le ragioni della riconosciuta natura edificabile in astratto dell’area né dei limiti concreti della stessa, individuati in un generico vincolo di destinazione, la cui portata non emerge neppure dallo svolgimento del processo. Allo stesso modo la sentenza, in modo apodittico, ha
affermato la maggiore attendibilità della relazione di stima prodotta dalla contribuente, che avrebbe valutato tutte le circostanze concrete, rispetto alla valutazione del Comune, senza, tuttavia, descrivere il contenuto né dell’una né dell’altra e senza, quindi, in alcun modo chiarire le ragioni della conclusione raggiunta.
L’incomprensibilità della motivazione , in quanto apodittica e contraddittoria, è confermata dalle allegazioni difensive delle parti che ne offrono una lettura completamente diversa, assumendo la controricorrente la ritenuta natura non edificabile già in astratto del terreno, che, tuttavia, è incompatibile con il parziale accoglimento dell’appello.
3.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei residui.
4.In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .