Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33726 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2235/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, in virtù di deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ l’11 ottobre 2019 , rappresentata e difesa dalla Prof. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CATASTO ACCERTAMENTO IMPIANTO EOLICO PROPRIETARIO SUPERFICIARIO DELLA COSTRUZIONE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL NUDO PROPRIETARIO DEL SUOLO
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 15 giugno 2020, n. 1115/01/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 15 giugno 2020, n. 1115/01/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO – atto n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO -atto n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2013 da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima, a seguito di procedura DOCFA per nuova costruzione (in virtù di denunce presentate il 29 novembre 2012, prot. nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO), con riguardo a due sottostazioni elettriche a servizio d el parco eolico denominato ‘ Piano di Corda ‘ , site in Jacurso (CZ) alla Contrada Trepietre e censite in catasto con le particelle 295 sub. 2 e 296 sub. 4 del folio 13 e con la categoria D/1, RAGIONE_SOCIALE quali la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) era proprietaria superficiaria, essendo state rettificate le rendite da € 3.490,00 ad € 32.700,00 e da € 3.096,00 ad € 54.516,00, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e l’appello proposto in via incidentale dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il 20 dicembre 2018, n. 2836/01/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto, dopo la relativa riunione per connessione, i ricorsi originari RAGIONE_SOCIALEa contribuente nel senso di ridurre le rendite rettificate dall’amministrazione finanziaria da € 32.700,00 ad € 14.252,00 e da € 54.516,00 ad € 23.753,00 in base ad un parere del RAGIONE_SOCIALE – sul rilievo che: a) gli atti impositivi fossero congruamente motivati; b) la stima operata dal giudice di prime cure fosse corretta, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALEa difficoltà connessa ad una valutazione parcellizzata dei costi imputabili alle componenti impiantistiche del parco eolico.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, primo ( recte : secondo) comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata fornita dal giudice di secondo grado l’appello una motivazione meramente apparente in ordine all’ eccezione proposta dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (ora, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) sulla grave e manifesta violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 53 Cost., per eccessività dei valori accertati dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la rettifica RAGIONE_SOCIALEa rendita RAGIONE_SOCIALE
immobili e, in ogni caso, per erroneità ed illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘adoperato criterio di valorizzazione RAGIONE_SOCIALE immobili .
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. artt. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 53 Cost., RAGIONE_SOCIALEa circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio (ora, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) il 30 novembre 2012, n. 6/T, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 255, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la correttezza del criterio di valutazione basato sul procedimento di stima ‘indiretta’ adottato dall’RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del valore finale, e quindi RAGIONE_SOCIALEa rendita, RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale, come quelle oggetto del caso di specie, non valutando l’applicabilità de l proc edimento basato su una ‘stima diretta’ dei singoli elementi che costituiscono i beni accertati.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (ora, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) non fosse stato compromesso, nonostante l’omessa indicazione negli avvisi di accertamento catastale dei fatti specifici che hanno comportato la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE rendite RAGIONE_SOCIALE immobili, nonché di tutti gli elementi ed i parametri di riferimento a tal fine adottati.
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.
2.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;
Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.2 Nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, non contenendo un’adeguata e sensata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto de ll’appello principale.
Invero, la motivazione sul metodo di stima -in adesione all’opzione seguita dal giudice di prime cure – si riduce alla scarna argomentazione che « l’oggettiva difficoltà di una valutazione parcellizzata dei costi di tutte le componenti RAGIONE_SOCIALE impianti facenti parte del parco, non avevano consentito una diversa modalità di stima di tali beni ». In tal modo, però, la sentenza impugnata non dà conto di quale criterio sia stato seguito nella valutazione RAGIONE_SOCIALE impianti e nella conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE relative rendite, con specifico riguardo alla ‘ stima diretta ‘, nella duplice variante del ‘ procedimento diretto ‘ (artt. 15 26 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142) e del ‘ procedimento indiretto ‘ (artt. 27 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142).
Ciò anche tenendo conto che l’entrata in vigore (dall’1 gennaio 2016) RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 21 e 22, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha comportato l’abrogazione nemmeno in forma tacita RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 244, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte relativa attraverso l’espresso rinvio per relationem alla circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati) – alle metodologie estimative RAGIONE_SOCIALE immobili con destinazione speciale o particolare, ma si è semplicemente limitata a ridefinire l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa stima catastale ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE rendite.
E ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’art. 1, comma 244, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), stabilendo che: « Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative alla revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi» .
Tale disposizione aveva risolto la questione RAGIONE_SOCIALE impianti funzionali al processo produttivo con l’espressa attribuzione di valore normativo alla suddetta circolare (in termini: Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2022, n. 23382), recependola, sia pure transitoriamente, tra le fonti primarie RAGIONE_SOCIALEa disciplina catastale
(con specifico riguardo alla ‘ stima diretta ‘) RAGIONE_SOCIALE edifici a destinazione speciale o particolare.
Peraltro , l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha alterato né eliminato le dettagliate indicazioni RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 sui profili tecnicoestimativi per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, con particolare riguardo ai vari approcci del procedimento diretto (approccio di mercato: par. 5 e allegato tecnico I) e del procedimento indiretto (approccio di costo: par. 6 e allegati tecnici II, III e IV) (sul punto: Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, nn. 13802, 13808, 13809, 13810, 13812, 13813 e 13814).
2.3 Se ne può concludere che la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione conforme al ‘ minimo costituzionale ‘ con specifico riguardo al sindacato del giudice tributario sulla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, che costituiva il nucleo principale del thema decidendum .
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nel riesame del merito, il giudice del rinvio valuterà anche se occorra ordinare -con la contestuale rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice di prime cure ex art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 l’ integrazione del contraddittorio -per la palese sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – nei confronti dei nudi
proprietari RAGIONE_SOCIALE aree sulle quali gli impianti asserviti al parco eolico insistono.
Difatti, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ riferisce (a pagina 8 del ricorso) che NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbero le nude proprietarie dei suoli sui cui le stazioni elettriche erano state edificate (in forza RAGIONE_SOCIALEa preventiva costituzione di un diritto di superficie) e che le stesse sarebbero state destinatarie del medesimo avviso di accertamento catastale in contestazione, per quanto nulla si dica sull’eventuale proposizione di una separata impugnazione dinanzi al giudice tributario.
Si rammenta, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento catastale dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra i titolari RAGIONE_SOCIALEa proprietà ed i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili soggetti alla revisione del l’unitario classamento (così: Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2019, n. 32836; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2020, n. 17020; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, nn. 16945 e 16632; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIONOME COGNOME