Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23747 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14202/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale in atti;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA RAGIONE_SOCIALE DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 10093/2023, depositata in data 7/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3/2/2015, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) propose ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catania, concernente una ripresa Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Catania dichiarò inammissibile il ricorso per tardività.
La CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa o apparente motivazione’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza è del tutto priva di motivazione.
Essa si limita, in due righe, a rilevare la tardività del ricorso di primo grado, e dunque la sua inammissibilità. L’indicazione delle date, rispettivamente, di notifica (6/10/2014) e di ricezione (7/10/2014) del ricorso nulla aggiungono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manca qualsiasi indicazione circa il dies a quo del termine di decadenza.
Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.