Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 752 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 35670-2019, proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cf. 04559820966), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME CiavarellaControricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 4013/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 21 giugno 2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L ‘Agenzia delle dogane notificò alla società, esercente attività di noleggio di natanti, l’avviso di pagamento, dell’importo di € 53.108,10, per il mancato
Dogane – Accise su gasolio per imbarcazioni da diporto – Agevolazioni
versamento delle accise dovute su rifornimenti di gasolio negli anni 2011/2013. Le pretese impositive e sanzionatorie traevano origine da una verifica condotta, al fine del controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni riconosciute per il consumo di prodotti petroliferi a bordo di unità da diporto, utilizzate dalla società per l’attività di noleggio delle imbarcazioni. Emergendo la carenza dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, l’ufficio aveva proceduto alla contestazione dell’eva sione delle accise.
L’ufficio n otificò in oltre l’atto di irrogazione di sanzioni, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura del 30% dell’imposta dovuta.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n. 5857/10/2018, di rigetto delle ragioni della contribuente. L’appello, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva insistito nelle proprie difese, fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Con la sentenza n. 4013/09/2019 il giudice regionale, dopo aver sottolineato l’utilità del contraddittorio endoprocedimentale, quand’anche nel caso di specie la stessa società avesse mancato di avvalersi dei termini di cui all’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, ha rilevato che «…nel caso, elementi di prova sono stati forniti, anche se in maniera non adeguata alle disposizioni di legge e alle pretese dell’Ufficio, determinando così quest’ultimo a ritene re sussistenti presunzioni di colpevolezza, di cui alle sanzioni irrogate».
La ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito la contribuente con controricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale condizionato, cui ha contraddetto l’Agenzia delle dogane.
All’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2023 la causa è stata riservata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l’Agenzia delle dogane ha denunciato la «violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere affetta la sentenza dal vizio di motivazione apparente;
con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la «mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, violazione dell’art. 112 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., sia perché la pronuncia mancherebbe di una relazione tra ricostruzione del fatto e conclusioni, sia perché sarebbe fondata su ragioni estranee tanto ai motivi d’appello della società, quanto al contenuto delle difese dell’ufficio;
con il terzo motivo si è doluta della «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 5 del D.M. 16.11.1995, violazione dell’art. 62 co. 2 TUA e del punto 3, Tab A e del D.M. n. 577/95 e delle disposizioni di cui al DM n. 225 del 15.12.2015 artt. 6 e 7, d ell’art. 2697 cc e dell’art. 116 cpc», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , perché la decisione non avrebbe tenuto conto della disciplina regolatrice dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali sulle accise per consumo del carburante;
con il quarto motivo ha lamentato la «violazione artt. 91 e 92 cpc», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., relativamente alla regolazione delle spese processuali.
Il primo motivo è fondato.
Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di
gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto della sentenza, la inficia, determinandone la nullità.
Nel caso di specie la Commissione regionale si è prima soffermata sui principi del contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione non aveva costituito neppure motivo di doglianza da parte della società. Peraltro, le considerazioni dedicate al contraddittorio appaiono incomprensibili, quando si evidenzi che nella medesima pronuncia se ne attesta l’osservanza durante l’iter procedimentale, tanto che espressamente il giudice d’appello riconosce come fosse stata la società a non avvalersene. In ogni caso, dopo questo lungo preambolo, quanto al diritto di fruizione delle agevolazioni sulle accise e con riguardo alle questioni poste in sede d’appello , il giudice regionale si è limitato a dichiarare che «…nel caso, elementi di prova sono stati forniti, anche se in maniera non adeguata alle disposizioni di legge e alle pretese dell’Ufficio, determinando così quest’ultimo a ritenere sussistenti presunzioni di colpevolezza, di cui alle sanzioni irrogate».
Si tratta di affermazioni, dalla valenza meramente enunciativa, che mettono in evidenza non solo l’apparenza della motivazione, ma addirittura una intrinseca contraddittorietà, per aver riconosciuto (genericamente) la sussistenza di ‘elementi di prova’ a b eneficio della società, ancorché ‘inadeguate’ a superare le presunzioni poste dall’ufficio a fondamento delle pretese erariali e sanzionatorie.
Il motivo trova pertanto accoglimento.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri tre.
Inoltre, la fondatezza del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, con cui si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del D.M 16/11/1995, dell’art. 62, 2, D. Lgs. N. 504/95 e punto 3 della Tabella A del D.M. n. 577/1995, e delle disposizioni del D.M. n. 225/2015 Art. 6 e 7, dell’art. 2967 c.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., le cui questioni potranno essere riproposte in sede di rinvio.
La sentenza va dunque cassata ed il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, che in diversa composizione provvederà al riesame dei motivi d’appello , oltre che a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbe il secondo, il terzo ed il quarto; assorbe il motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza e rinvia il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, cui demanda in diversa composizione anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 21 giugno 2023