Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31631 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20554/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1341/09/2022 depositata in data 03/02/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole con riguardo al periodo di imposta 2015 con il quale l’Ufficio – ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 – non avendo la società presentato la dichiarazione dei redditi ed essendo risultata sprovvista di contabilità, svolte indagini finanziarie, rideterminava i tributi dovuti ai fini Ires, Irap e iva richiedendo i connessi interessi ed irrogando le sanzioni di legge;
la CTP di Avellino accoglieva il ricorso;
appellava l’Agenzia delle Entrate; proponeva appello incidentale condizionato la società;
la CTR con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte ha rigettato l’appello principale del l’Ufficio confermando la decisione di primo grado; – ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a
due motivi di doglianza;
la società contribuente è rimasta qui intimata;
Considerato che:
il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice del merito reso motivazione apparente della propria decisione;
il motivo è, all’evidenza, fondato;
deve intanto rammentarsi che, come chiarito da questa Corte, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. Un., 3
novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1° marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819);
– nella fattispecie la pronuncia impugnata dapprima ha ritenuto corretto l’accertamento svolto dall’Ufficio in quanto ‘nel determinare i ricavi non contabilizzati, l’ufficio ha tenuto conto dei versamenti bancari effettuati sui conti della società, dal momento che la parte non ha provato, pur essendone onerata, che i relativi bonifici, con le corrispondenti causali, esulassero dall’attività d’impresa e non attenessero a ricavi non dichiarati’; da tale affermazione si evince quindi la comprovata rilevanza reddituale di tali operazioni;
Cons. Est. NOME COGNOME 3 – secondariamente però la stessa sentenza, nell’escludere la rilevanza reddituale dei prelevamenti, che dimostrano secondo il giudice del merito ‘un andamento via via dismissione delle attività della società e delle movimentazioni bancarie, progressivamente ridotte ad importi modestissimi e notevolmente ridimensionate già a partire dall’anno 2015’ ha ritenuto che ‘tale dato fattuale rappresenta rassicurante indizio che, tenuto conto dell’assenza di progettualità della società, siccome dinanzi testimoniata, i prelevamenti bancari non si riferissero a movimentazioni Di spesa produttiva di ulteriori ricavi occulti, ma ad
operazioni in senso stretto di pagamento di costi e di utilizzo e consumo diverso della liquidità residua acquisita’ ;
in concreto, quindi, da un lato la sentenza di merito ha ritenuti effettivamente prodotti i ricavi derivanti dai versamenti bancari accertati, con ciò risultando quindi provato che la società produceva tali ricavi dell’esercizio effettivo concreto e diretto dalla propria attività d’impresa; dall’altro la medesima sentenza ha esclusa la rilevanza dei prelevamenti in quanto la società si limitava a pagare costi destinando a tali operazioni un residuo di liquidità, trovandosi sostanzialmente in una fase di liquidazione;
è evidente la contraddittorietà logica insanabile delle due affermazioni: la prima si fonda sull’esistenza di una società pienamente operativa mentre la seconda presuppone una società che si limita a pagare i propri costi con la liquidità che residua dopo aver interrotto l’esercizio tipico dell’attività di impresa; circostanza, peraltro, che non legittima comunque l’esclusione da tassazione del surplus accertato in quella fase di vita dell’impresa che ha ritenuto il giudice del merito;
– questa Corte ha avuto modo più volte di chiarire che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
Cons. Est. NOME COGNOME – 4
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; Cass. Sez. Un. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Cass. Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);
nella specie la motivazione contiene proprio il sopra detto evidente e insanabile contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per le ragioni sopra evidenziate: e la sentenza, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio al giudice del merito;
-all’esito della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.