Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5549/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 7810/2015 depositata il 2 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di attività di verifica fiscale condotta dalla Tenenza di Cava de’ Tirreni della Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale di
Salerno dell’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fabbricazione di mattonelle e ceramiche artistiche, un avviso di accertamento mediante il quale rettificava con metodo analitico -induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa dichiarati, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2007, recuperando a tassazione l’importo di 96.527 euro e irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge.
La prefata società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, rideterminava in 76.958 euro il reddito da recuperare a tassazione.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 7810/2015 del 2 settembre 2015 respingeva l’appello della contribuente.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione omessa o apparente, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost..
Con il secondo motivo, dichiaratamente proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono nuovamente
lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed è inoltre contestato l’omesso esame di fatti decisivi e controversi.
2.1 Si ripropone la censura mossa in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata fatta valere la nullità della sentenza di primo grado per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla doglianza della contribuente incentrata sulla dedotta erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dall’Ufficio per la rideterminazione del reddito con metodo analitico -induttivo.
2.2 Viene, inoltre, rimproverato alla CTR di non aver tenuto conto del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in relazione all’anno d’imposta 2008, fondato sulle risultanze dello stesso processo verbale di constatazione posto a base dell’atto impositivo oggetto della presente controversia.
2.3 Tale provvedimento, sopravvenuto all’udienza di trattazione svoltasi nel giudizio di prime cure, era stato prodotto in appello dalla contribuente, che ne aveva pure trascritto ampi stralci nell’atto di gravame.
2.4 Esso dimostrava come l’ufficio finanziario procedente avesse riscontrato e motivatamente riconosciuto le incongruenze e le illogicità della verifica fiscale condotta.
Con il terzo mezzo, pure introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., è contestata la violazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
3.1 Si censura la pronuncia d’appello per aver ritenuto legittima l’operata ricostruzione del reddito d’impresa e del volume d’affari della società con metodo analitico -induttivo, pur in difetto di presunzioni gravi, precisi e concordanti.
Con il quarto motivo, ugualmente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 62 -sexies del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993.
4.1 Viene ribadito quanto già sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE dapprima con il libello introduttivo della lite e poi con l’atto di appello, ovvero che non ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per l’effettuazione di un accertamento analitico -induttivo, stante la riscontrata insussistenza di gravi incongruenze fra i redditi da essa dichiarati per l’anno d’imposta 2007 e quelli fondatamente desumibili in applicazione degli studi di settore.
Con il quinto motivo, al pari dei precedenti proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
5.1 Si assume che i giudici di merito avrebbero errato nel non ritenere attendibili le risultanze della verifica fiscale, sebbene scaturenti dall’ .
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure.
6.1 Giova rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, numero 4) c.p.c. -di ‘mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione perplessa od incomprensibile’ (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n.
20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
6.2 In particolare, si definisce ‘apparente’ la motivazione che, benchè riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, rivelandosi obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
6.3 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato puntualizzato che deve considerarsi nulla la sentenza d’appello motivata ‘per relationem’ a quella di primo grado, qualora la laconicità del percorso argomentativo svolto dal giudice superiore non consenta di appurare che alla condivisione della pronuncia impugnata egli sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 15978/2024).
6.4 Ciò posto, va notato che, nel caso di specie -come chiaramente si ricava dal confronto fra le due pronunce, allegate al ricorso e in esso trascritte, per le parti che interessano, in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c. -, la CTR si è limitata a riprodurre pedissequamente, parola per parola, il testo della motivazione della sentenza di primo grado, senza minimamente confrontarsi con i mezzi di gravame articolati dalla
società contribuente, nemmeno sinteticamente illustrati e sbrigativamente riassunti nel modo seguente: «La ricorrente in data 16/10/2013 presentava appello, riteneva ingiusta la sentenza emessa, legittimo il proprio operato, si riportava integralmente a quanto espresso, chiedeva l’accoglimento dell’appello, con vittoria di spese e la pubblica udienza» .
6.5 Si è, dunque, in tutta evidenza, al cospetto di una motivazione solo apparente, risolventesi nell’apodittica condivisione del percorso argomentativo posto a base della sentenza gravata e non sorretta da un’autonoma disamina critica delle censure mosse dalla parte impugnante.
6.6 D’altro canto, nell’atto di appello la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto specifici motivi di doglianza avverso la decisione di prime cure, anch’essi riportati in ricorso nel loro contenuto essenziale, sicchè la Commissione regionale non poteva di certo limitarsi a un’operazione redazionale di semplice «copia -incolla» della motivazione della pronuncia gravata, ma avrebbe dovuto farsi carico di esplicitare le ragioni per le quali le lagnanze della contribuente andavano ritenute inammissibili o infondate.
6.7 Le riscontrata grave anomalia motivazionale determina la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992 -norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -, non essendo la Corte posta in condizione di esercitare un effettivo controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio del giudice di merito.
Va, pertanto, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo
esame della controversia fornendo congrua motivazione.
8. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione