Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7533/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 631/2017 depositata il 01/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il sig. COGNOME propone ricorso per Cassazione avverso la decisione n. 631/2017, con la quale la CTR della Basilicata ha riformato la decisione di primo grado, a sua volta emessa dalla CTP di Potenza con il provvedimento n. 374/2015 che, invece, era stato favorevole al contribuente.
Era infatti accaduto che il contribuente avesse impugnato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA di cui il COGNOME sosteneva di essere venuto a conoscenza del solo bollettino di pagamento, posta l’inesistenza della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente aveva altresì disconosciuto con la memoria illustrativa del 09-10/02/2015 la documentazione prodotta in copia dalla difesa di Equitalia Sud.
Mentre in primo grado le doglianze del contribuente erano state accolte, la CTR della Basilicata ha ritenuto la fondatezza del gravame proposto dall’Ufficio.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi di impugnazione, mentre ADER si è limitata a depositare un foglio di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza, dovendosi, pertanto, ritenere come mera intimata.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 06.03.2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, n. 631/2017, dep. in data 01/08/2017 e non notificata, si fonda sui seguenti motivi, di seguito schematicamente riportati:
Error in procedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. -violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, dell’art. 132 comma 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni che sorreggono la decisione del giudice di merito;
Error in judicando ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. -il Giudice di merito in violazione e falsa applicazione delle disposizioni appena richiamate e dei principi da esse derivanti, ha ritenuto erroneamente di porre a fondamento della decisione gravata documenti in fotocopia espressamente e specificamente disconosciuti, come tali inutilizzabili.
Il primo motivo di impugnazione risulta fondato.
Si è correttamente affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Sez. 1, ord. n. 1986 del 28/01/2025 – Rv. 673839 – 01).
Trattasi di affermazione del tutto consolidata, a partire almeno dall’arresto nomofilattico reso da Sez. U, sent, n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui, appunto, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione). Nello stesso senso, anche Sez. 6 – 5, ord. n. 13977 del 23/05/2019 e Sez. 6 – 1, ord. n. 6758 del 01/03/2022
Pertinente anche quanto statuito da Sez. L, ord. n. 3819 del 14/02/2020: ‘In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l’impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l’indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall’altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore – oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata -decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso)’.
Nel caso di specie la decisione impugnata appare assolutamente incongrua e, nella mezza pagina in cui si compendia l’intero testo,
comprensivo delle vicende processuali del giudizio, risulta connotata da una motivazione apodittica e totalmente apparente.
Affermare che ‘l’appellante con giuste motivazioni ha suffragato le proprie censure in ordine alla decisione favorevole al contribuente…’ o che quest’ultimo ‘si è limitato, anche non rispettando i termini di legge ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92 solo a dedurre su questioni di diritto peraltro ben dedotte e provate dal Concessionario con il deposito della relativa documentazione a comprova della ritualità delle notifiche effettuate’ significa formulare delle frasi astratte, prive di ogni specifica considerazione degli atti e dei documenti versati in giudizio, come tali utilizzabili in plurimi contesti e senza addentellati concreti con la lite in decisione.
Addirittura in un passaggio successivo si afferma ‘la diligenza adoperata in questo caso dall’appellante anche nel controbattere le flebili argomentazioni di controparte attraverso il deposito di una ampiamente giustificativa documentazione che l’appellato non ha ritenuto contestare anche in questo grado’, quando è evidente che la documentazione era stata contestata e disconosciuta dal contribuente già nel primo grado del giudizio è, poi, un ulteriore argomento motivazionale illogico e persino contraddittorio con i passaggi precedenti. La sentenza si chiude, dopo appena poche righe, affermando che ‘per la fluidità dei temi decisionali e per la mancanza di assoluti profili di incontrovertibilità della vicenda, ha ritenuto, comunque, poter compensare, interamente tra le parti le spese e gli onorari di causa’.
Il tema del disconoscimento della documentazione, la sua tempestività o meno, la pertinenza degli specifici documenti al fine di ritenere la ritualità e non l’inesistenza della notifica della cartella non sono minimamente affrontati o lo sono con argomenti astratti e di contenuto meramente apparente.
In definitiva, pertanto, il primo motivo è fondato, mentre il secondo deve ritenersi assorbito.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025