Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
Comune di Salerno
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione staccata Salerno n. 2157/2021 depositata l’ 11 marzo 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Oggetto: Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26852/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento (n. 681 /2018) emesso dal comune di Salerno (d’ora in poi intimato) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) per l’omesso pagamento dell’Imu relativa all’anno 2013.
La questione su cui verte il presente giudizio riguarda i criteri di calcolo del valore di terreni per la determinazione dell’imposta oggetto del giudizio.
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado, per quello che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti ragioni:
-«per il valore assume rilevanza la mera potenzialità edificatoria e non la effettiva capacità edificatoria dei terreni e comunque il valore fissato dal comune scaturisce da un procedimento di stima che tiene conto proprio della potenzialità edificatoria attribuita ai terreni alla luce di principio di giurisprudenza di legittimità».
La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente contesta, utilizzando una pluralità di paradigmi di censura, la sentenza impugnata nella parte di motivazione riguardante la determinazione del valore del terreno.
1.1. Preliminarmente si dà atto che il ricorso è stato regolarmente notificato per posta e ricevuto a mani di persona incaricata alla ricezione . La sentenza è stata depositata l’11 marzo 2021 e non è stata notificata. Il ricorso risulta notificato l’11 ottobre 2021. La notifica è, quindi, avvenuta nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 , che andava a scadere il 12 ottobre 2021.
1.2. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La sentenza impugnata si è espressa in poche righe, sopra integralmente trascritte, sulla questione della determinazione del valore dell’immobile.
Dopo avere correttamente affermato che, ai fini di tale determinazione, assume rilevanza la mera potenzialità edificatoria e non la effettiva capacità edificatoria dei terreni, ha ritenuto di condividere il valore fissato dal comune perché «scaturisce da un procedimento di stima che tiene conto proprio della potenzialità edificatoria attribuita ai terreni alla luce di principio di giurisprudenza di legittimità ». Questa è l’unica motivazione fornita sul punto. La sentenza non dà conto, pertanto, di quali cri teri siano stati utilizzati dall’intimato ai fini della determinazione del valore del terreno.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 , «Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche».
Nella sentenza impugnata non è stato fatto riferimento ad alcuno dei criteri ora riportati e, pertanto, la motivazione è del tutto apparente.
Il motivo risulta, dunque, fondato sotto il profilo dell’omessa motivazione. Si ritiene utile, in tal senso, richiamare un precedente di legittimità reso tra le stesse parti, seppure a fronte di una diversa decisione di merito (Cass., Sez. 6-5, n. 4118 del 2021).
Deve, poi, in generale essere ricordato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232/2016, Rv. 641526 -01; Sez. 6 – 5, n. 13977/2019, Rv. 654145 -01; Sez. 6 – 1, n. 6758/2022, Rv. 664061 -01; di recente nello stesso senso Sez. 5, n. 27551/2024, Rv. 672731 01).
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo, come nel caso di specie, sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost., ipotesi che si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disami na logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo
seguito (Cass. Sez. 6 – 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 -01, Sez. L, n. 3819/2020, Rv. 656925 -02, Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 – 01).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 31 della l. n. 289 del 2002 e dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000; e, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si duole dell’omessa pronuncia sulla questione relativa alle sanzioni e agli interessi, sollevata con il ricorso introduttivo e costituente altresì motivo di appello (v. pag. 4 e 6 del ricorso doc. 2 e 5.a. del fascicolo della ricorrente).
2.1. Il motivo è fondato. L a domanda relativa all’illegittima applicazione delle sanzioni e degli interessi, proposta con il ricorso è stata reiterata in appello. La questione è stata, quindi, oggetto di discussione in entrambi i gradi di merito e risulta decisiva incidendo sul quantum della pretesa impositiva.
La sentenza impugnata non ha dato conto di tale domanda nello
svolgimento del fatto e di conseguenza non ha fornito sul punto alcuna motivazione, con violazione della norma invocata nel motivo di impugnazione.
Dall’accoglimento dei due motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti impositivi e l’esame delle domande proposte con il ricorso i ntroduttivo e reiterate in appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 3 dicembre 2024