Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15940 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 723/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 597/2018 depositata il 23/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era attinto da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2003, assunto all’esito di indagini bancarie.
Adiva il giudice di prossimità con diverse eccezioni procedimentali e sostanziali in ordine alle presunzioni di maggior reddito occulto.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreva per cassazione, trovando apprezzamento in ordine ai limiti delle presunzioni in ordine ai prelevamenti dei professionisti, nonché in ordine al mancato apprezzamento dell’apporto probatorio.
Cassata con rinvio la sentenza d’appello, il contribuente riassumeva, ottenendo ragione nella riedizione del giudizio di secondo grado.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
L’affare, chiamato all’adunanza del 12 aprile 2023, è stato rinviato su istanza di parte privata per valutare la definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, poi non concretatasi.
CONSIDERTATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360 primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 384, secondo comma, del medesimo codice di rito. Nella sostanza si lamenta la violazione del principio di diritto statuito da questa Suprema Corte di legittimità.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’articolo 36, secondo comma, lettera d) del decreto legislativo numero 546 del 1992.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 32, secondo comma, numero 1 del DPR numero 600 del 1973 e 51, secondo comma, numero 1 del DPR n. 633 del 1972, si contesta la violazione dell’onere della prova in ordine alla prova liberatoria delle movimentazioni bancarie.
1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
In via preliminare di rito, occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della parte contribuente. Si osserva, infatti, che la sentenza d’appello qui in scrutinio sia stata notificata all’Agenzia delle entrate – Riscossione e, da questa, poi trasmessa all’Agenzia delle entrate che, in questo modo, ne è venuta a conoscenza, con l’effetto di far decorrere il termine breve per impugnare, ben oltre la scadenza del quale è stato notificato il ricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio.
2.1. L’eccezione non può essere accolta. Ed infatti, la notifica all’incaricato della riscossione ha lo scopo di chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello; la successiva trasmissione per via amministrativa dall’incaricato per la riscossione all’ente impositore ha valenza di coordinamento fra i due enti. Diversa è invece la notifica al proprio contraddittore -parte soccombente, con cui si dà notizia certa dell’esistenza della sentenza e si provoca la controparte all’impugnazione, entro un
termine più breve di quello ordinario. Tale atto, che mira ad uno scopo preciso, deve rivestire modalità non equivoche, dirette e precise per far notizia della sentenza ed ottenere il decorso di un termine decadenziale per l’esercizio di determinati diritti, sicché le formalità previste non ammettono modalità alternative o indirette che possano avere l’effetto di incidere sui diritti altrui.
2.2. È stato affermato infatti che, in caso di notifica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione (cfr. Cass. II, n. 23396/2023).
Fondato ed assorbente è il secondo motivo, laddove si protesta motivazione meramente apparente della sentenza di scrutinio.
3.1. Ed infatti, dopo aver richiamato le vicende processuali del giudizio, nel penultimo paragrafo nella parte motiva, la sentenza si limita a dichiarare di condividere e di ritenere fondata e probante la documentazione fornita dal contribuente. Non viene indicata quale sia detta documentazione, non viene indicata alcuna ragione in forza della quale debba ritenersi condivisibile e probante detta documentazione, in modo da verificare il percorso logico della sentenza in esame.
3.2. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI -5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei rimanenti. Il ricorso è quindi fondato per le ragioni attinte al secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi già impartiti con la sentenza di questa Suprema Corte numero 5153 del 2017.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025.