Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32052 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 17/11/2023
RAGIONE_SOCIALE Tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16204/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5905/13/20, depositata il 9 dicembre 2020, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 giugno 2023, dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi l’avvocato COGNOME NOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, per il ricorrente, e l’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo che la Corte, respinti i primi due motivi, accolga il terzo motivo con assorbimento del quarto.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 5905/13/20, depositata il 9 dicembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’anno 2015, dichiarando illegittime le maggiorazioni tariffarie dell’imposta comun ale sulla pubblicità applicate dall’Ente per le annualità successive al 2012.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-sussisteva l’adita giurisdizione tributaria in quanto formava oggetto del giudizio – piuttosto che l’impugnazione delle delibere di approvazione delle tariffe – «una pretesa impositiva sussumibile nell’alveo dei tributi locali»;
ai fini del riscontro di legittimità della pretesa impositiva risultava, pertanto, ben evocato il potere di disapplicazione degli atti illegittimi;
– nel merito della pretesa impositiva andavano condivise le conclusioni cui era pervenuta l’impugnata sentenza in quanto «le tariffe sottese al contestato avviso di accertamento erano state annullate dal TAR Campania» e, ad ogni modo, dette tariffe «eccedevano il limite massimo fissato dal precetto imperativo dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/97 e successive modifiche», così come emergeva alla stregua di una «agevole parametrazione fra i maggiori valori contemplati nell’atto impositivo in oggetto e quelli fissati per legge nei sensi detti.».
2. -Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che – così come il giudice di prime cure – anche quello del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di improcedibilità del ricorso, riproposta quale motivo di appello, in relazione all’omesso « espletamento della fase di reclamo/mediazione».
1.1 -Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto il profilo della denunciata omessa pronuncia, la Corte ha statuito che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (v.
Cass., 14 marzo 2018, n. 6174; Cass., 12 gennaio 2016, n. 321; Cass., 6 dicembre 2004, n. 22860).
Né, per l’appunto, sussiste violazione di altra disposizione normativa.
Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17bis , comma 2, dispone, difatti, che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.»; e la Corte ha avuto modo di rimarcare che – sinanche in relazione alla originaria previsione di inammissibilità del ricorso (di cui al secondo comma dell’art. 17 -bis, cit., secondo il quale «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.») – l’omessa presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l’indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost., 16 aprile 2014, n. 98) devono considerarsi venuti meno sin dall’origine (Cass., 14 ottobre 2021, n. 27955).
2. -Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito che era stata svolta sull’assunto che esso esponente aveva « operato semplicemente l’accorpamento del pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità con quello del canone di locazione per l’installazione degli impianti pubblicitari (avente natura patrimoniale e non tributaria), laddove essendo prevalente l’onere dovuto a titolo di canone, quest’ultimo assorbe l’imposta dando luogo al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità che ha natura diversa dal canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).».
Il giudice del gravame, difatti, aveva fatto riferimento, in termini inconferenti a detti fini, al potere di disapplicazione ed aveva ritenuto la propria giurisdizione sulla base di una «motivazione, che nel caso di specie, è inesistente o solo apparente.».
2.1 -Anche questo motivo è destituito di fondamento.
Come anticipato, il giudice del gravame ha ritenuto che sussistesse la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla «pretesa impositiva» azionata con l’avviso di accertamento e che, pertanto, il ricorso non recasse (mera) impugnazione delle delibere tariffarie che (diversamente) rilevavano quale parametro di detta pretesa impositiva.
Non sussiste, quindi, il denunciato difetto di pronuncia né l’omessa esplicitazione delle ragioni postevi a fondamento.
-Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ( recte n. 4), cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. dell’ art. 132 secondo comma, cod. proc. civ., e dell’a rt. 118, disp. att. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che la pronuncia impugnata aveva definito il giudizio di appello sulla base di una motivazione meramente apparente, motivazione che non dava conto né delle ragioni di contrasto tra le parti, né dei motivi di impugnazione proposti col gravame, così che si era tradotto in un (mero) rinvio alla pronuncia di prime cure in difetto di ogni indicazione sull’iter logico -giuridico posto a fondamento del decisum .
3.1 -Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62, alla l. l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 9, comma 7, e 12, al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 243bis .
Assume al riguardo il ricorrente che:
con deliberazione consiliare n. 296, del 24 settembre 1999, il RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il Piano Generale degli Impianti, piano che, però, non aveva ricevuto attuazione, quanto alla prevista sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con un canone, in difetto di adozione della relativa disciplina regolamentare;
con successiva deliberazione Consiliare (n. 419 del 24 ottobre 1999) era stato introdotto un «canone sostitutivo dell’imposta di pubblicità» che non poteva identificarsi col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, in quanto si era operata la mera sommatoria dell’imposta comunale sulla pubblicità col canone previsto dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7;
-difatti, la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità col canone disciplinato dall’art. 62, cit., era rimasta allo stato di mera programmazione, ai sensi dell’art. 5 delle norme transitorie del Piano Generale degli impianti, mentre aveva trovato attuazione, ai sensi di quelle stesse disposizioni, art. 3, il canone «per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari» che trovava fondamento nella disposizione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, cit.;
non poteva, pertanto, venire in considerazione la disposizione di cui all’art. 62, cit., – «atteso che il canone introdotto con le due delibere consiliari citate derivava dall’accorpamento dell’imposta di pubblicità con il canone di locazione degli spazi pubblici (da non confondere con il COSAP) », e l’imposta sulla pubblicità era stata applicata nella misura tariffaria consentita dal d.P.C.m. 16 febbraio 2001;
il «c.d. canone sostitutivo dell’imposta comunale di pubblicità e delle affissioni» costituiva, pertanto, la risultante della previgente imposta sulla pubblicità cui si sommava un canone a «carattere
concessorio, che sancisce la corrispettività dell’ulteriore prestazione pecuniaria a fronte della locazione dei luoghi pubblici destinati agli impianti, parametrato alle relative superfici.»; laddove la coesistenza delle due prestazioni era stata affermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità;
la giurisprudenza del giudice amministrativo aveva, quindi, riconosciuto la legittima applicazione delle maggiorazioni tariffarie disposte ai sensi della l. n. 449 del 1997, art. 11, comma 10, e prima dell’entrata in vigore della disposizione di abrogazione di cui al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 23, comma 7, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, dovendosi interpretare quest’ultima disposizione nel senso che l’abrogazione dell’ art. 11, comma 10, cit. non poteva incidere sugli aumenti di tariffa deliberati prima della sua entrata in vigore;
-nella fattispecie, oltretutto, rilevava la disposizione di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. a), cit., – ed alla cui stregua «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;» – atteso che esso esponente aveva «deliberato fin dal 2013 lo stato di pre-dissesto» e, così, si trovava nella condizione di dover applicare detta disposizione «per tutto il periodo di vigenza del relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in essere anche per l’anno di imposta 2015 che qui interessa».
-Il terzo motivo dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo di ricorso – è, per converso, fondato, e va accolto.
4.1 – In termini generali le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);
Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
4.2 -Con riferimento alla sentenza pronunziata in sede di gravame, si è, poi, rilevato che la stessa è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione
proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
4.3 – Nella fattispecie, il rinvio per relationem alla pronuncia di prime cure – della quale si assume di condividere i contenuti – è connotato da una completa anomia a riguardo delle ragioni che sono state poste a fondamento della decisione richiamata, decisione il cui contenuto non risulta riportato in relazione né agli accertamenti in fatto ivi svolti né alle conseguenti qualificazioni giuridiche; per di più la ratio decidendi della gravata sentenza si connota per l’evocazione di una disposizione (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62) che rimane obiettivamente antinomica (perché afferente al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità) con quelle che erano state poste a fondamento della pronuncia di prime cure che (diversamente) aveva valorizzato l’abrogazione della l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10, ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 23, comma 7, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in relazione alla disposizione di interpretazione autentica di cui alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739 (disposizioni, queste, direttamente incidenti sull’imposta comunale di pubblicità).
La genericità, e la stessa contraddittorietà, di un siffatto indistinto rinvio rende (così) indeterminata la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia (ora) impugnata, avuto riguardo (anche) alle questioni controverse nel giudizio (così) definito, e risultando (anche qui) del tutto inespressi i profili fattuali, e le conseguenti qualificazioni giuridiche, che tra le parti risultavano controversi.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.