Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30171 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5764/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE
AVELLINO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZ.DIST. SALERNO n. 5933/2019 depositata il 05/07/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. del Comune di RAGIONE_SOCIALE, relativo ad alcuni terreni, per le annualità 2010 e 2011, eccependo la prescrizione e la decadenza per l’anno 2010, l’erroneità della contestazione, avendo corrisposto regolarmente l’imposta dovuta, l’erronea determinazione del tributo, il difetto di motivazione per omessa indicazione dell’effettivo valore di mercato, la illegittima irrogazione delle sanzioni.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
All’esito dell’appello del contribuente è stata accolta l’eccezione di prescrizione relativamente all’i.c.i. dovuta per l’anno 2010 e parzialmente riformata la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 3 ottobre 2023.
CONSIDERATO
Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, 7 della legge n. 212 del 2000, 24, comma 2, e 97 Cost., avendo assunto l’Amministrazione come riferimento la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’O.M.I. senza alcuna contestualizzazione delle aree in esame, con un conseguente violazione dei parametri di cui all’art. 5 citato, che si riflette anche sulla motivazione del provvedimento; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 24 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., non avendo l’Amministrazione dimostrato come è stata effettuata la reale stima del valore venale dei terreni al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
mentre il contribuente ha prodotto la perizia del proprio tecnico e sentenza relativa a terreni ricadenti nello stesso comparto e nella stessa zona omogena; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza presenta una motivazione solo apparente in ordine alla correttezza della stima effettuata dall’Amministrazione; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza presenta una motivazione solo apparente in ordine alle sanzioni irrogate.
Gli ultimi due motivi meritano accoglimento, con assorbimento delle prime due censure. La sentenza impugnata presenta, difatti, una motivazione del tutto apodittica ed apparente, essendo priva di un qualsivoglia riferimento alle peculiarità del caso in esame ed ai puntuali e specifici rilievi formulati dal contribuente in ordine alla quantificazione del valore dei terreni oggetto di imposizione ed alla irrogazione delle sanzioni (rilievi formulati sia in primo grado sia in appello). Ricorre, difatti, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1° marzo 2022, n. 6758).
Relativamente alla stima dei terreni la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che «le stime di cui alla consulenza prodotta dal contribuente non sono tali da inficiare quelle dei tecnici sottesi all’avviso di accertamento», aggiungendo
che «incombe … sul contribuente l’onere di provare l’erroneità della stima». La sentenza non si confronta, però, con gli specifici rilievi (fondati sulla perizia prodotta dal ricorrente e sulla sentenza riferita a terreni adiacenti) relativi, ad esempio, alla circostanza che «per i suoli in questione non è possibile un intervento edilizio diretto, ma lo stesso è subordinato all’accordo con la totalità dei proprietari dei suoli che rientrano nel comparto» o ancora agli oneri di urbanizzazione. Tali rilievi non integrano «aspetti di indole critica», ma puntuali elementi di fatto, che assumono rilevanza nella stima dell’area imponibile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto, peraltro, di quanto precisato dalle Sezioni Unite n. 25506 del 2006, secondo cui l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. A ciò si aggiunga che, a fronte di tali specifiche contestazioni del contribuente in ordine alla stima dei terreni (che si riferiscono a dati di fatto e non ad aspetti di indole critica), fondate su idonea documentazione, la decisione non può derivare dall’applicazione della regola della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., dovendo piuttosto l’organo giudicante accertare la situazione effettiva o, quantomeno, spiegare le ragioni per cui la documentazione prodotta è inidonea a fornire la prova delle circostanze allegate. Infine, occorre evidenziare che i criteri O.M.I., in base ai quali il Comune ha determinato il valore degli immobili in esame, secondo quanto riportato nella sentenza, non costituiscono fonti di prova, ma sono solo uno strumento di ausilio ed indirizzo per le valutazioni stimative, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, che non consentono di superare l’applicazione
dei parametri di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (v. Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11445).
Relativamente alle sanzioni irrogate non si rinviene, invece, alcuna motivazione, pur essendo nell’atto di appello ribadita la censura formulata in primo grado sul punto con riferimento alla presenza di una pregressa dichiarazione, all’assenza di modifiche che rendessero necessaria una nuova dichiarazione ed all’avvenuto pagamento del tributo -circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992.
In definitiva, in accoglimento delle ultime due censure, assorbite le altre, il ricorso deve essere accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento delle ultime due censure, assorbite le prime, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.