Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8794/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo, EMAIL
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, EMAIL, EMAIL –
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1105/2022 depositata il 6 ottobre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento (n. 16964) notificato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento dell ‘Imu dell’anno 201 2.
La CTP ha rigettato il ricorso relativamente sul presupposto della validità della notifica degli atti in contestazione.
La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odiern a ricorrente per inesistenza della notifica sulla base della seguente motivazione: «Questa Commissione ritiene che sarebbe stato onere del concessionario per l’esazione dell’imposta documentare la tempestiva interruzione della prescrizione mediante contestazione nel termine di cui all’art. 14 u.c. d.lgs. 504/92.Tuttavia la parte resistente ha prodotto in atti la correttezza del procedimento notificatorio.
Tale circostanza certifica il fatto della conoscenza da parte della Societa’ contribuente del procedimento esattivo a suo carico. Questa Commissione rileva altresi’ la tardiva costituzione della parte resistente. Tale accadimento non consente l’esame della documentazione prodotta in quanto pervenuta oltre il termine dell’art 32 comma 2 D.Lgs. 504/92.Tale termine viene sanzionato con la decadenza, essendo peraltro irrilevante l’eventuale acquiescienza dell’altra parte. La conseguenza processuale di tali inadempienze temporali pertanto fanno ritenere questa Commissione che i motivi proposti dalla parte ricorrente nell’appello non possano essere accolti compensando altresi’ le spese».
Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte propone controricorso.
A i sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 32, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111, sesto comma, Cost. per motivazione apparente, perplessa e insuscettibile di consentire l’identificazione del percorso logico seguito.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata reca una motivazione del tutto incomprensibile e per certi versi anche contraddittoria, come si desume dal testo integrale sopra riportato.
Se è vero che in essa viene affermato che è stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica degli atti impugnati (anche se è uno solo), prosegue rilevando come la tardiva costituzione dell’odierno controricorrente, all’epoca appellato , abbia determinato la decadenza dello stesso dalla possibilità di produrre documenti.
In proposito anche lo stesso ricorrente riconosce che la questione della tardività esula del tutto dalle questioni sollevate nel giudizio.
Ciò che sembra, poi, contraddittorio è che, pur ritenendo tardiva
e, dunque inutilizzabile la produzione dell’odierno controricorrente, ha ritenuto che tale decadenza determinasse il mancato accoglimento dei motivi proposti dalla parte ricorrente nell’appello.
La motivazione è al di sotto della soglia posta dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione, in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali è stata ritenuta valida la notifica.
Un ‘ esplicazione si imponeva ancora di più nella presente fattispecie, in cui, come ha rappresentato la ricorrente, la produzione documentale della controparte imponeva una presa di posizione chiara su quale documento fosse da ritenere attendibile, ai fini dell ‘accertamento della validità della notifica . Agli atti risultava, infatti, una copia di avviso di ricevimento della raccomanda n. 61641285193NUMERO_DOCUMENTO3 recante la data del 28.12.2017 (doc. 6, sub all. A), nonché una pagina, n. 114, estratta dalla distinta analitica delle raccomandate da spedire (doc. 7, sub all. A), su cui è stampigliato, in calce, un timbro datario recante la medesima data del 28.12.2017 (rispettivamente doc. 1 e doc. 2 allegati alle controdeduzioni difensive depositate dal Comune nel giudizio di primo grado, in data 5 settembre 2018).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle questioni dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2024.