Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9227 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9000/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria della Campania -Sezione Distaccata di Salerno n. 6632/2019 depositata il 02/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La C.RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugnava l ‘atto di recupero del credito di imposta n. TF9CR1300 0184/2016, con il quale l’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Salerno aveva contestato l’indebita compensazione di crediti di imposta per incrementi all’occupazione relativi agli anni dal 2011 al 2014.
1.1. La società, nella specie, deduceva che la compensazione aveva avuto ad oggetto anche crediti di imposta per incrementi occupazionali ex art. 8 della L. n. 388/2000, non integralmente
usufruiti nell’anno di imposta precedente, e di importo superiore a quello recuperato a tassazione per mezzo dell’atto impugnato.
Le ragioni della società contribuente non trovavano positivo riscontro nei gradi di merito.
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre, quindi, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello della società .
La Difesa erariale ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Violazione dell’art. 111, comma VI, della Carta Costituzionale – Violazione dell’art. 36, comma 2° sub n. 4, del d.lgs. n. 546/92 – Violazione dell’art. 132, comma 2° sub n. 4, codice procedura civile – Violazione dell’art. 118, comma 1 e 2, disp. att.ne del codice procedura civile Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.» Lamenta la ricorrente che la CTR non abbia assolto, nel suo minimo costituzionale, l’obbligo di motivare la sentenza impugnata.
1.1. Il motivo è fondato, con assorbimento delle residue censure.
1.2. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
1.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
1.4. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
Nel caso di specie la CTR, a fronte di specifico motivo (integralmente ritrascritto, ai fini dell’autosufficienza, alle pp. 5 e ss. del ricorso per cassazione) che, sulla scorta di una dettagliata ricostruzione fondata sulle produzioni effettuate e in particolare sul contenuto del PVC del 26/01/2004, ribadiva, censurando il decisum di primo grado, la tesi della sussistenza di un credito di imposta maturato e non fruito integralmente e dunque, in ipotesi,
legittimamente compensato, si è limitata a generiche affermazioni di confutazione, che non rendono percepibile l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado.
2.1. Ha in particolare statuito la Commissione territoriale che l’appellante si sarebbe limitato a «generiche, superficiali e apodittiche affermazioni di mancato esame da parte del collegio della documentazione prodotta o della duplicazione del recupero dei crediti utilizzati negli anni 2011 e 2012» e ancora che «parte appellante non ha prodotto alcuna documentazione (…) a sostegno dei motivi di appello per cui non ha ‘ offerto alcun elemento certo di quanto affermato e dedotto solo richiamando la mancata considerazione da parte dell’agenzia del proprio corretto comportamento senza confortare il proprio assunto con dati concreti e tangibili ‘ , come rilevava il primo giudice».
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Distaccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Distaccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.