Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13977 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13977 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29343/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona
del legale rappresentante pro tempore; NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. Wal l’COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso NOME COGNOME;
– controrkorrente –
avverso la sentenza n. 7911/18/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 2/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
– con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appell proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP d Latina che, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato avviso di accertamento emesso ai fini IRAP nei confronti della societ contribuente con riferimento all’anno di imposta 2008, rilevando l tardività dell’impugnazione e ritenendo comunque di condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso pe cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che:
1. Il primo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazion degli arti. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546 1992, è incentrato sul vizio di motivazione assoluta della senten impugnata, sub 3pecie di motivazione apparente, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello perché tardivament proposto.
2. Il secondo motivo è incentrato sulla violazione dell’art. 1 della leg n. 742 del 1969, 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello tenuto conto, ai fini del termine di impugnazio della sospensione feriale di detto termine.
3. Il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazion degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 35 e 36 d.lgs. n. del 1992, è incentrato ancora sul vizio di motivazione apparente dell sentenza impugnata ma in relazione alla statuizione d’appello di conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della par contribuente.
4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti. 5. Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, ses comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (i materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di espo concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specifica illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla dec assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il prop convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato itixta alligata et probata; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione ch ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò c «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di caratt giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., Corte di Cassazione – copia non ufficiale
16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
5.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nul colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione d punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuo o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazio inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf Cass. n. 1257 del 2014), ma anche quelle che contengono una 9 motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione de decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da n consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genes l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprude ivi richiamata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da ques Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisio perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza
22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
5.3. Va altresì ricordato che «La riformulazione dell’art. 360, pri comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzion “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazion Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che s tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quan attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risul testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con l risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assolut di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazi apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabil nella “motivazione perplessa iettivamente incomprensibile”, esclusa ed ob qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” del motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
6. GLYPH one della La GLYPH GLYPH gnata GLYPH motivazi GLYPH a impu sentenzGLYPH entra ri paradig,rnaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempi di “motivazione apparente”, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
6.1. La CTR, infatti, ha dichiarato inammissibile l’appello agenzia affermando che lo stesso «da documentazione allegata, è stato notificat oltre il termine previsto (artt. 46 e 58 della legge 04 luglio 2009, n. 69) pubblicazione della sentenza». Orbene, tali considerazioni/affermazioni non estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici appello a tale convincimento e pertanto nel loro – limitato – ordito
realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, posto che non è dato comprendere quale documentazione la CTR ha esaminato e la valenza probatoria della stessa. Tale conclusione è condivisa anche dalla controricorrente che ha espressamente affermato che «non conosciamo le motivazioni che hanno indotto i giudici della CTR a ritenere tardivo il predetto appello», tenuto conto del deposito della sentenza di primo grado, effettuato in d 11/09/2014, l’appello spedito a mezzo posta in data 12/03/2015 e pervenuto al destinatario in data 16/03/2015 (per come ammesso dagli stessi controricorrenti) l’appello era «perfettamente nei termini, atte sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 15 settembre» 0 agosto (controricorso, pag. 2).
7. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile alla stregua d principio giurisprudenziale secondo il quale «Qualora il giudice, dopo un statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nel sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale e viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella pa in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merit svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01, nonché Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01).
8. Conclusivamente, quindi, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla compet
CTR perché riesamini la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi, fornendo congrua motivazione, e provveda altresì a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile i terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinv alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27/02/2019
Il Presidente NOME COGNOME