Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33930 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33930 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14445/2015 R.G. proposto da:
$20. 1 J ) t-JAC2-45.2 Sqc NOME COGNOME, rappresentata e difesa -‘dall’avv. NOME COGNOME -I Q, COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 2386/03/14 della Commissione tributaria Regionale di Bari, depositata il 24/11/2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6/11/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità e, in via subordinata per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente.
Ritenuto in fatto
Il Comune di Molfetta, il 24/11/2010, notificava alla ricorrente, proprietaria di diversi immobili e terreni, un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2005.
La contribuente proponeva ricorso avverso tale avviso eccependo: l’avvenuta decadenza dei termini dell’accertamento dell’imposta, l’omessa notifica del provvedimento di modifica della rendita dei terreni oggetto di imposta e l’assente o, comunque, errata motivazione posta a fondamento dello stesso, nella parte in cui aveva determinato il valore di tali terreni in C. 450.875,40 rispetto ai C. 187.000,00 indicati dalla contribuente per come riportati anche da apposita perizia giurata.
La CTR con la sentenza n. 2386/03/14 confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava il ricorso proposto dalla COGNOME.
Nei confronti della suddetta pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Molfetta non si è costituito.
6.In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa o, comunque, apparente motivazione, essendosi la CTR limitata, a fronte delle numerose censure proposte, a riportare le rispettive tesi difensive delle parti e, infine, a ritenere legittima l’applicazion da parte dell’ente territoriale delle sanzioni indicate nell’avviso di liquidazione in quanto conseguenti all’insufficiente versamento ICI.
Con il secondo motivo la COGNOME censura, ex art 360, comma primo, n.3 c.p.c., la sentenza della CTR per violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e, in particolare, per avere omesso qualsiasi motivazione sul perché abbia ritenuto che nel caso di
specie si fosse in presenza di una omessa dichiarazione con conseguente applicazione del termine quinquennale per l’emissione del relativo avviso di liquidazione prevista in tali ipotesi.
Con il terzo morivo la ricorrente deduce, ex art 360, comma primo, n.3 c.p.c. la violazione dell’art. 74 I. n. 342 del 2000 non avendo il Comune provveduto alla notifica dell’atto di modifica delle rendite catastali, precludendo in tal modo la sua eventuale impugnazione.
Con il quarto motivo la ricorrente ritiene la sentenza emessa dalla CTR affetta dal vizio di omessa pronuncia in ordine alla eventuale ritenuta non congruenza dei criteri di valutazione del terreno oggetto di controversia offerti e contenuti nella perizia giurata depositata.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e espressamente sancito dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. L’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è principio affermato da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui si è precisato che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione
alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (ex plurimis e da ultimo, Cass. n. 13977 del 2019).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico e quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alle prime, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.
5.1 Deve, quindi, ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture» (Cass. n. 13977 del 2019).
Va, altresì, ricordato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
La motivazione della sentenza impugnata rientra in quelle affette da gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali concretizzando un chiaro esempio di motivazione apparente e, quindi, ponendosi sicuramente al di sotto del minimo costituzionale.
6.1. La CTR, infatti, dopo aver riportato le divere tesi difensive prospettate dalle parti, senza indicare le ragioni che hanno portato a ritenere l’una o l’altra meritevole di accoglimento e conseguentemente a confutare le contrapposte ragioni, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bari per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 06.11.2019
Il Consigliere relatore
GLYPH
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH
omenico • • demi