Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12717/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 442/2016 depositata il 28/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di controllo dei redditi per l’anno 2006 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente lavori generali di costruzioni edili, e alla rilevata perdurante e grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicabile, l’Agenzia delle entrate, in esito al contraddittorio con la contribuente, emetteva avviso di accertamento, per Ires, Iva e Irap, posto che non tutti i costi (€ 20.000,00 per i lavori di INDIRIZZO e 57.000,00 per l’immobile di INDIRIZZO erano stati correttamente ribaltati, non sussistendone in contabilità i relativi ricavi.
Il ricorso della contribuente, rigettato dalla CTP di Roma, era accolto dalla CTR in epigrafe per l’errata identificazione dello studio di settore applicabile.
L ‘Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 546 del 1992 e 132, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR statuito con una motivazione apparente in quanto del tutto estranea all’oggetto del giudizio .
L’Ufficio rileva, in sostanza, che la CTR ha motivato sull’assunto che l’avviso si fondava su studi di settore, mentre l’accertamento era stato analitico induttivo.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 tuir per aver la CTR ritenuto deducibili i costi in difetto della prova della loro inerenza.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. La motivazione è, in evidenza, meramente apparente e del tutto inidonea a sorreggere la decisione: l’accertamento, come emerge dall’avviso di accertamento, riprodotto per autosufficienza, non si fondava sullo studio di settore, le cui discordanze rispetto al dichiarato avevano solo dato origine alla fase di indagine, ma era analiticoinduttivo, posto che l’accertamento si era sviluppato con lo specifico esame della documentazione contabile ed era argomentato e sorretto dall’esame delle fatture relative alle opere realizzate per due contratti di subappalto.
3.2. Nella specie, la contestazione era relativa a costi solo in parte ribaltati e, per la parte non ribaltata, privi di ogni riscontro, con evidenti incongruenze economiche e contabili.
La CTR, nel fondare la sua statuizione sul l’erroneità dello studio di settore fonte originaria del controllo, ha completamente trascurato la consistenza e la natura della ripresa, con un totale fraintendimento dell’oggetto del giudizio.
3.3. La motivazione, dunque, pur formalmente redatta, è del tutto estranea al thema decidendum ed inidonea a spiegare il fondamento della decisione, sì da risultare, sul piano sostanziale, assente.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia di secondo grado territorialmente competente in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025.