Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28880 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25640/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 1075/2017 depositata il 17/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società contribuente una cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’ art. 36 -bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 54 -bis d.P.R. n. 633/1972 , con
riferimento alle dichiarazioni modello IVA/2005, NUMERO_DOCUMENTO e modello NUMERO_DOCUMENTO, presentate per il periodo d’imposta 2004.
La CTP di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente per euro 108.935,69.
La CTR della Liguria accoglieva l’appello incidentale del contribuente, respingendo quello principale dell’Erario e, per l’effetto, dichiarava la nullità della cartella di pagamento.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1231 del 17 dicembre 2014, stigmatizzando la mutatio libelli relativa al motivo di appello incidentale concernente la supposta carenza di motivazione della cartella, cassava con rinvio la sentenza della Commissione regionale.
La ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi al giudice di rinvio.
La CTR della Liguria respingeva l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste il fallimento della RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la motivazione apparente e la nullità della sentenza d’appello, per violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4 , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’ art. 132 c.p.c. , nonché dell’ art. 111 Cost. , in relazione all’ art. 360, n. 4, c.p.c. , per difetto nella sentenza di una motivazione che consenta un controllo sotto il profilo logico -formale della valutazione operata dal giudice d’appello.
Con il secondo motivo si adombra l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe documentato la corretta natura del recupero oggetto della
cartella impugnata, depositando gli allegati al proprio appello, ancorché la CTR abbia insistito nel dichiarare non provate le compensazioni.
Il primo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza ben si coglie: è, invero, valorizzato un ‘ errore macroscopico ‘, rappresentato dalla duplicazione dell’importo di € 91.645,00, indicato sia nel rigo ‘ VL20 rimborsi infra -annuali richiesti ‘ sia nel rigo ‘ VL23 credito IVA risultante nei primi tre trimestri 2003 compensati con mod. F24 ‘. Il giudice d’appello soggiunge che ‘ depurata la liquidazione IVA annuale 2003 del predetto errore, si arriva alla determinazione del credito esatto di € 75.942, che viene poi logicamente riportato per l’anno 2004 ‘.
Come noto è nulla per deficit motivazionale soltanto la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga, diversamente da quanto accade nel caso di specie, una motivazione che non consente di « comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato », non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un « ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo », logico e consequenziale, « a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3
novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).
Invero, si è in presenza di una fattispecie di «motivazione apparente», solo in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulti, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del « minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
Ciò posto, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, avendo sufficientemente spiegato le ragioni poste a fondamento del convincimento assunto. Si tratta, in conclusione, di una motivazione idonea bastevolmente a evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale e funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
Il secondo motivo è inammissibile.
Nella specie non viene dedotto un fatto ‘decisivo’ compiutamente tale, ma si sollecita una rivisitazione del merito della controversia, adducendo la prova della ‘ corretta natura del recupero oggetto della cartella impugnata ‘, mediante il deposito degli allegati al proprio appello in CTR.
A travolgere la censura è il principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20 marzo 2024,
n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439). Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», in effetti, ai sensi dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico -argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724). Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947).
Orbene, « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio
rilevante ai sensi della predetta norma » (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME