Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9982/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 9363/15/2022 depositata in data 04/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’ avviso di accertamento con il quale era stata contestata alla stessa l’illegittima detrazione dell’IVA riguardante il periodo di imposta 2012 pari ad € 198.294,29, oltre sanzioni per € 223.080,00, relativamente ad alcune fatture emesse nei confronti di propri clienti per premi e sconti di fine anno, e per contributi promozionali per l’apertura di nuovi punti vendita;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’appello accoglieva il gravame;
ricorre RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria;
resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la contribuente ha chiesto la decisione collegiale;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 co. 6 Cost., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere il Giudice di appello completamente omesso di motivare sul merito della controversia oggetto della causa sottoposta, di contro fornendo una motivazione ‘meramente apparente’;
il motivo è manifestamente infondato;
il vizio motivazionale della sentenza viene ricondotto unicamente all’ipotesi in cui il difetto sia talmente grave da tramutarsi in
‘…violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, ‘nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ (Cass. SS.UU, sentenza n. 8053/2014);
orbene, nel presente caso, invece, la motivazione sussiste ed ha contenuto superiore al c.d. ‘minimo costituzionale’ rendendo chiare le ragioni che hanno condotto a decisione;
il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale correlato all’art. 97 Cost., comma 1, e art. 24 Cost. comma 2, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per avere la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto adempiuto da parte dell’Ufficio l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
il motivo è anch’esso manifestamente infondato;
come accertato in fatto dalla CTR, ‘nella fattispecie la società ricorrente, con raccomandata del 2.2.2015, ha presentato, secondo il disposto della norma di cui sopra, delle memorie difensive con le quali ….’; inoltre a tali produzioni documentali -perfezionate tra la venuta a esistenza del PVC e la notifica dell’avviso di accertamento ‘…sono seguiti il contradditorio del 21.4.2016 e la produzione da parte della società di ulteriori documenti a conferma della richiesta di archiviazione in ordine ai compensi promozionali in quanto ….’ ;
alla luce di quanto precede deve concludersi quindi che non sussiste l’eccepita violazione del contraddittorio endo-procedimentale in quanto lo stesso, in concreto, ha avuto effettivo svolgimento tra le parti;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo ulteriore di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.