Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5177  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9982/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata  e  difesa  in  forza  di  procura  speciale  in  atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
– controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 9363/15/2022 depositata in data 04/11/2022;
Udita  la  relazione  della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
 la  società  contribuente  impugnava l’ avviso  di  accertamento  con  il quale era stata contestata alla stessa l’illegittima detrazione dell’IVA riguardante  il  periodo  di  imposta  2012  pari  ad € 198.294,29,  oltre sanzioni per € 223.080,00, relativamente ad alcune fatture emesse nei confronti  di  propri  clienti  per  premi  e  sconti  di  fine  anno,  e  per contributi promozionali per l’apertura di nuovi punti vendita;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’appello accoglieva il gravame;
 ricorre  RAGIONE_SOCIALE  con  atto  affidato  a  due  motivi  e illustrato da memoria;
resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata  del  ricorso  ex  art.  380  bis  c.p.c.  a  fronte  della  quale  la contribuente ha chiesto la decisione collegiale;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 co. 6 Cost., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere il Giudice di appello completamente omesso di motivare sul merito della controversia oggetto della causa sottoposta, di contro fornendo una motivazione ‘meramente apparente’;
il motivo è manifestamente infondato;
 il  vizio  motivazionale  della  sentenza  viene  ricondotto  unicamente all’ipotesi in cui il difetto  sia  talmente  grave  da  tramutarsi  in
‘…violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, ‘nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ (Cass. SS.UU, sentenza n. 8053/2014);
 orbene,  nel  presente  caso,  invece,  la  motivazione  sussiste  ed  ha contenuto superiore al c.d. ‘minimo costituzionale’ rendendo chiare le ragioni che hanno condotto a decisione;
il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale correlato all’art. 97 Cost., comma 1, e art. 24 Cost. comma 2, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per avere la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto adempiuto da parte dell’Ufficio l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
il motivo è anch’esso manifestamente infondato;
come accertato in fatto dalla CTR, ‘nella fattispecie la società ricorrente, con raccomandata del 2.2.2015, ha presentato, secondo il disposto della norma di cui sopra, RAGIONE_SOCIALE memorie difensive con le quali ….’; inoltre a tali produzioni documentali -perfezionate tra la venuta a esistenza del PVC e la notifica dell’avviso di accertamento ‘…sono seguiti il contradditorio del 21.4.2016 e la produzione da parte della società di ulteriori documenti a conferma della richiesta di archiviazione in ordine ai compensi promozionali in quanto ….’ ;
alla luce di quanto precede deve concludersi quindi che non sussiste l’eccepita violazione del contraddittorio endo-procedimentale in quanto lo stesso, in concreto, ha avuto effettivo svolgimento tra le parti;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
 debbono  quindi  liquidarsi  ex  art.  96  terzo  comma  c.p.c. l’importo ulteriore di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto  comma  c.p.c.  e  ancora l’ulteriore importo  di  euro  1.450,00 sempre a carico  di  parte  soccombente  da  versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte  controricorrente  della  somma  di  euro  5.800,00  oltre  a  spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art.  1,  comma  17  della  L.  n.  228  del  2012,  si  dà  atto  della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.