Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33364 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33364 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto
: IRPEF, IRES ed IVA 2012
Accertamento induttivo – Art. 39, comma primo, lett. d) d.P.R. 600/73
Sentenza – Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9450/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 9572/10/2022, depositata in data 11 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di finanza nel mese di maggio 2015 presso l’immobile della ricorrente sito in Taormina alla INDIRIZZO e culminata nel PVC redatto il 14 luglio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate emetteva nei confronti della contribuente l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale , a fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi, accertava, per l’anno di imposta 2012, ricavi non contabilizzati (Euro 40.975,00), liquidando maggiori IRPEF, IRAP ed IVA , sull’imponibile rideterminato, al netto dei costi induttivamente calcolati, in Euro 30.322,00.
I militari avevano acclarato l’esercizio di un’attività imprenditoriale (locazione di camere del proprio immobile) sulla scorta di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica.
La COGNOME proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo, per quanto qui ancora rilevi, l’illegittimità de gli avvisi per l’insussistenza dei presupposti impositivi dell’esercizio di attività alberghiera con carattere di abitualità e la mancanza di una organizzazione di mezzi e personale che potesse giustificare la ripresa IRAP.
La CTP accoglieva il ricorso parzialmente, ovvero limitatamente all’IRAP, non dovuta in mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
La contribuente interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia di secondo grado) della Sicilia, Sezione Staccata di Messina.
L’U fficio si costituiva spiegando gravame incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole.
La CGT-2 respingeva entrambi i gravami.
Per la cassazione della citata sentenza la COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 12 dicembre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato, in data 24 ottobre 2025, memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce la «violazione degli artt. 132, co.2, n. 4 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.; 118 disp. attuative c.p.c.; 36, co. 2, del D.Lgs. 546/93 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.». Dopo aver riportato per esteso il proprio atto di appello e la decisione della CGT2 in punto omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di un’attività di RAGIONE_SOCIALE, sostiene che la sentenza sarebbe ‘erronea…per carenza di motivazione’ (pag . 25 del ricorso), avendo posto a base del decisum il PVC redatto dalla Guardia di finanza senza esplicitare le motivazioni del dissenso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dedotte dalla contribuente. Né risultano esplicitate le ragioni per le quali la CGT2 ha ritenuto l’esistenza di un’attività alberghiera e non già di RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia, infine, la contraddizione tra l’esclusione dell’attività svolta dall’assoggettabilità ad IRAP (che presuppone l’esercizio abituale dell’attività) e l’affermata esistenza dei caratteri di stabilità e sistematicità della stessa.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.3. Nella specie nessun vizio di tal fatta affigge la motivazione della sentenza gravata, atteso che la stessa si pone ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ richiesto da questa Corte.
Invero, la CGT-2, dopo aver compiutamente ripercorso lo svolgimento del processo, ha affermato che l’accertamento de quo
si fondava sulle risultanze del PVC (richiamando gli elementi di fatto raccolti in sede di verifica, in particolare la documentazione extracontabile rinvenuta); ha, poi, lungamente tratteggiato i caratteri dell’attività svolta, al fine di escludere la sua riconducibilità a quella di RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, l’odierna ricorrente non ha nemmeno cura di indicare quali argomentazioni avrebbe concretamente speso per contrastare le risultanze del PVC; in parte qua , il motivo è addirittura inammissibile per difetto di specificità.
Nessuna contraddizione, infine, sussiste tra l’esclusione dei presupposti impositivi dell’IRAP e l’affermazione del carattere di stabilità dell’attività imprenditoriale svolta. Infatti, la CTP, prima, e la CGT-2, poi, hanno ritenuto insussistente unicamente il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività imprenditoriale, non già anche l’abitualità della stessa.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE entrate , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME