Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
Oggetto:
motivazione
sentenza
– accertamento
da ‘RAGIONE_SOCIALE‘
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 23870/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1555/03/21 depositata in data 18/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2011, fondato sulle risultanze degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
la CTR con la sentenza qui gravata accoglieva l’impugnazione;
ricorre a questa Corte VI.MA. RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di censura;
l’Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso denuncia la apparente motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR espresso considerazioni apodittiche, assertive, tautologiche, prive di specifico riferimento alle molteplici analitiche deduzioni formulate nel processo dal contribuente;
il motivo è infondato;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2 – va premesso che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di conoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 1/3/2022, n. 6626; Cass.25/9/2018, n. 22598). Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito
di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053);
ebbene, nel presente caso la motivazione espressa dalla sentenza di appello è ben superiore al c.d. ‘minimo costituzionale’ al quale fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata;
invero, il giudice dell’appello ha dapprima valutato le risultanze degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo i quali la società percepiva ricavi irrisori; mostrava anomalie nei dati; esponeva una bassa redditività per addetto impiegato e capitale investito e in relazione ai beni strumentali mobili di cui disponeva; il reddito era quindi incongruente rispetto agli elementi di spesa; inoltre -non ultimo -i singoli soci avevano operato un finanziamento infruttifero a favore della società per oltre 347.000 euro, non compatibile con i redditi della ‘famiglia’ fiscale di riferimento degli stessi;
a fronte di tali elementi, rileva ancora la sentenza impugnata, il contraddittorio pre-processuale con la contribuente, per quanto riguarda il contenuto delle eccezioni e difese della medesima, si è rivelato in concreto del tutto inidoneo a scalfire la valenza presuntiva di quanto sopra riportato;
le sole difese svolte in quella sede dalla società si sono incentrate sulle modalità di esecuzione dei lavori edili (in subappalto), modalità non meglio dettagliate nel loro contenuto economico-finanziario dai necessari elementi concreti e dai relativi dati numerici analitici atti a contraddire specificamente le risultanze degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
pertanto, il ricorso va rigettato;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite stante la mancata costituzione della intimata Amministrazione Finanziaria;
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Cons. Est. NOME AVV_NOTAIO – 3 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico delle parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.