Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27627/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata a INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza n. 130/2022 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Basilicata, depositata il 28 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla notificazione, il 24 ottobre 2009, alla RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’atto di intimazione di pagamento da parte dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione relativo alla cartella esattoriale n. 067200600175833482, emessa per il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 13.055,21 dovuta a titolo di ritenute alla fonte, Irpef e Irap.
RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato l’intimazione di pagamento innanzi alla CTP di Matera nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE relativa cartella di pagamento e nel merito, fra l’altro, per diverse ragioni di illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria.
La CTP di Matera aveva accolto il ricorso in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella e la sentenza era stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE innanzi alla CTR RAGIONE_SOCIALE Basilicata per la sua mancata estromissione dal giudizio in difetto di legittimazione passiva. La CTR, però, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva riferito dello sgravio parziale del carico da parte di RAGIONE_SOCIALE e del pagamento del residuo da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente, con sentenza n. 27/1/2023, aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo intervenuta la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 16764 del 6.8.2020, era stato accolto in mancanza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE declaratoria RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere a fronte del soddisfacimento non spontaneo da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria residua.
All’esito del giudizio di rinvio riassunto dalla società contribuente, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Basilicata con sentenza n. 130 del 2022 aveva respinto l’originario appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo inesistenti i presupposti per la sua estromissione dal giudizio a fronte RAGIONE_SOCIALE
eccezioni concernenti il merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria sollevate dalla contribuente ed aveva riconosciuto la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico ‘ confermando la sentenza di primo grado.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla CTR all’esito del giudizio di rinvio, affidandosi ad un unico motivo.
L’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese mentre la società contribuente si è difesa mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 384 c.p.c. , censurando come apparente la motivazione in quanto non contenente la valutazione RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, unico atto prodromico all’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio, e concentrata esclusivamente sulla questione, mai dibattuta dalle parti, RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE notificazione degli avvisi bonari e dell’atto di accertamento.
In particolare, la CTR nella sentenza impugnata, avrebbe violato il principio RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. laddove ha accertato la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico ‘ quando è pacifico che la parte contribuente aveva richiesto l’annullamento non RAGIONE_SOCIALE cartella ma dell’intimazione di pagamento per effetto del l’ irritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE pregressa cartella di pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al contempo avrebbe disatteso sia l’obbligo di motivazione previsto a ll’art. 132 c.p.c. e a ll’art. 36 d. lgs. 546 del 1992, confezionando una motivazione meramente apparente in ordine alle ragioni di nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione del plico riferite ad un
atto non chiaramente identificabile, sia il principio di diritto dettato dall’ordinanza di cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte n. 16764 del 2020 che aveva imposto il riesame RAGIONE_SOCIALE correttezza del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartella opposta, così violando la previsione dell’art. 384 c.p.c.
1.2 Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
In tema di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 e in senso conforme Cass. 23/05/2019 n. 13977; Cass. 01/03/2022 n. 6758; Cass. 28/01/2025 n. 1986).
La fattispecie RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia RAGIONE_SOCIALE motivazione ma solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione.
1.3 La sentenza impugnata contiene pacificamente, come dedotto anche dalla controricorrente, un lapsus calami nella parte RAGIONE_SOCIALE motivazione in cui afferma ‘ Devesi riconoscere, invece, la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico ‘ prima di procedere con l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 8 L. n. 890 del 1982, dall’agente postale senza specificare le ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata consegna del plico e senza documentare l’invio al
contribuente RAGIONE_SOCIALE raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.
1.4 Tuttavia, nella parte RAGIONE_SOCIALE motivazione dedicata allo svolgimento del processo la sentenza delinea chiaramente l’oggetto del giudizio che si accinge a definire affermando, dopo aver analiticamente descritto il contenuto dell’intimazione di pagamento e RAGIONE_SOCIALE relativa cartella, che la RAGIONE_SOCIALE ‘ proponeva ricorso in primo grado denunciando in via preliminare la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento prodromica all’atto impugnato… ‘
Il lapsus calami ben riconoscibile dal raffronto tra la motivazione e la parte espositiva dello svolgimento del processo in cui delinea correttamente l’oggetto del giudizio nell’annullamento dell’atto di intimazione per la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella prodromica non inficia, quindi, in alcun modo l’impianto logico giuridico RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte in relazione all’irritualità del procedimento notificatorio che possono riferirsi solo alla documentazione depositata in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per resistere alla domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento.
L’esame complessivo ed integrale del testo consente, quindi, di riconoscere agevolmente l’errore e di riferire alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella prodromica all’intimazione di pagamento, effettivamente oggetto di impugnazione da parte del contribuente, le ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta irritualità del procedimento notificatorio.
Non si ravvisano, quindi, i connotati RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente come delineati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte e deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d. lgs. 546 del 1992.
1.5 Una volta afferrato il senso RAGIONE_SOCIALE motivazione riferendo le argomentazioni svolte in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto prodromico all’ atto di intimazione impugnato dalla contribuente, non sussiste neanche la denunciata violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.
1.6 Non sussiste, infine, la denunciata violazione dei limiti del principio di diritto sancito dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte dal momento che la sentenza impugnata nel definire il giudizio di rinvio ha esaminato compiutamente tutte le questioni relative alla cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e alla ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto prodromico all’intimazione di pagamento a cui la valutazione del materiale probatorio si riferisce come ben si comprende attraverso l’esame complessivo del testo RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Peraltro, la motivazione relativa alla nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella prodromica all’atto di intimazione eseguita ai sensi dell’art. 8 L. n. 890 del 1982 è tranciante laddove evidenzia la mancata produzione in giudizio del documento relativo all’espletamento dell’incombente dell’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa , con un’affermazione che l’RAGIONE_SOCIALE non ha censurato.
1.7 Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
2.1 Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso a Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME