Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 7284  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22064/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  che  la  rappresenta  e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  RAGIONE_SOCIALE  DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 869/01/23 depositata il 21/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con  la  sentenza  n.  1326/19/23 dell’11/04/2023,  la  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2)
rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 6588/09/21 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di  accertamento  per  IRES,  IRAP  e  IVA  relative all’ anno d’imposta 2014.
1.1. Come  si evince anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo è stato emesso dall’Ufficio in ragione di una incongruenza contabile, costituita dalla genericità delle fatture emesse e da un vizio di incompetenza nella deduzione dei costi.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di SVM evidenziando che: a) «L’avviso di accertamento [era] stato correttamente emesso, sulla base dell’incertezza e della genericità derivante dalla documentazione contabile prodotta, che impedi[va] che la stessa po[tesse] essere ricondotta ad una specifica attività progettuale. Tale genericità viola[va] quanto disposto dall’art. 109 del TUIR in merito alla verifica del requisito di inerenza»; b) altrettanto fondati risultavano «i rilievi contenuti nell’atto impugnato e integralmente acclarati dai giudici di primo grado in merito all’errata contabilizzazione degli oneri pluriennali, eseguita in palese violazione del disposto normativo contenuto nell’art. 108 del TUIR».
Avverso  la  sentenza  di  appello  RAGIONE_SOCIALE  proponeva  ricorso  per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
Con decreto datato 18/01/2024, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con  istanza  del l’11 /03/2024  la  società  ricorrente  chiedeva  la decisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di parte ricorrente, con  la  quale  si  chiede  di  dichiararsi  inammissibile  il  controricorso depositato dalla difesa erariale, contenente una semplice proposta di controricorso  formulata  da  un  funzionario  di  AE  e  dallo  stesso sottoscritta.
1.1. In realtà, l’atto in questione è sottoscritto digitalmente dall’Avvocato  dello  Stato  che,  in  questo  modo,  ha  fatto  proprio  un atto proveniente dall’Ufficio e, peraltro, detto atto ha tutti i requisiti previsti dalla legge per valere come controricorso.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2  omesso  di  pronunciarsi  in  ordine  al  difetto  di  motivazione dell’avviso impugnato.
2.2. Con  il  secondo  motivo  di  ricorso  si  contesta,  in  relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 112  cod.  proc.  civ.  in  relazione  agli  artt.  108  e  109  del  d.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CGT2 reso motivazione apparente in ordine al disconoscimento dei costi.
Il primo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia sul denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo, è infondato.
3.1. Nella parte relativa allo svolgimento del processo la sentenza impugnata  dà  chiaramente  atto  della  proposizione,  da  parte  della società  contribuente,  della  relativa  questione,  sicché  deve  ritenersi che il giudice di appello abbia implicitamente disatteso la censura (cfr. Cass. n. 12652 del 25/06/2020; Cass. n. 27551 del 23/10/2024).
3.2. Ne consegue l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta la sussistenza di una motivazione apparente quanto al mancato  riconoscimento della deducibilità dei costi, è infondato.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
4.2. Nel  caso  di  specie,  il  giudice  di  appello  ha  dato,  sia  pure sinteticamente,  conto  del  fatto  che  i  costi  indicati  dalla  società contribuente non  possano  considerarsi inerenti in ragione della estrema genericità della documentazione prodotta, inidonea ad individuare l’attività progettuale proposta .
4.3. La  superiore  motivazione  è  idonea  ad  esplicitare  la ratio decidendi , sicché va escluso il vizio denunciato.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata  al  pagamento,  in  favore  della  controricorrente,  delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 260.848,22.
5.1. La  società  contribuente  va,  altresì,  condannata,  ai  sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.  proc.  civ.,  al  pagamento  delle  ulteriori  somme  pure liquidate in dispositivo.
5.2. Poiché  il  ricorso  è  stato  proposto  successivamente  al  30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115 -della  sussistenza  dei  presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese  del  presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione  a  debito  e  alla  somma  di  euro  2.500,00  a  titolo  di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17,  della  l.  n.  228  del  2012,  dichiara  la sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento  da  parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.