Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7284 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22064/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in PALERMO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 869/01/23 depositata il 21/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1326/19/23 dell’11/04/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2)
rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 6588/09/21 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’ anno d’imposta 2014.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo è stato emesso dall’Ufficio in ragione di una incongruenza contabile, costituita dalla genericità delle fatture emesse e da un vizio di incompetenza nella deduzione dei costi.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di SVM evidenziando che: a) «L’avviso di accertamento stato correttamente emesso, sulla base dell’incertezza e della genericità derivante dalla documentazione contabile prodotta, che impedi che la stessa po essere ricondotta ad una specifica attività progettuale. Tale genericità viola quanto disposto dall’art. 109 del TUIR in merito alla verifica del requisito di inerenza»; b) altrettanto fondati risultavano «i rilievi contenuti nell’atto impugnato e integralmente acclarati dai giudici di primo grado in merito all’errata contabilizzazione degli oneri pluriennali, eseguita in palese violazione del disposto normativo contenuto nell’art. 108 del TUIR».
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
AE resisteva in giudizio con controricorso.
Con decreto datato 18/01/2024, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del l’11 /03/2024 la società ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di parte ricorrente, con la quale si chiede di dichiararsi inammissibile il controricorso depositato dalla difesa erariale, contenente una semplice proposta di controricorso formulata da un funzionario di AE e dallo stesso sottoscritta.
1.1. In realtà, l’atto in questione è sottoscritto digitalmente dall’Avvocato dello Stato che, in questo modo, ha fatto proprio un atto proveniente dall’Ufficio e, peraltro, detto atto ha tutti i requisiti previsti dalla legge per valere come controricorso.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in ordine al difetto di motivazione dell’avviso impugnato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 108 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CGT2 reso motivazione apparente in ordine al disconoscimento dei costi.
Il primo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia sul denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo, è infondato.
3.1. Nella parte relativa allo svolgimento del processo la sentenza impugnata dà chiaramente atto della proposizione, da parte della società contribuente, della relativa questione, sicché deve ritenersi che il giudice di appello abbia implicitamente disatteso la censura (cfr. Cass. n. 12652 del 25/06/2020; Cass. n. 27551 del 23/10/2024).
3.2. Ne consegue l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta la sussistenza di una motivazione apparente quanto al mancato riconoscimento della deducibilità dei costi, è infondato.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
4.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha dato, sia pure sinteticamente, conto del fatto che i costi indicati dalla società contribuente non possano considerarsi inerenti in ragione della estrema genericità della documentazione prodotta, inidonea ad individuare l’attività progettuale proposta .
4.3. La superiore motivazione è idonea ad esplicitare la ratio decidendi , sicché va escluso il vizio denunciato.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 260.848,22.
5.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 2.500,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.