Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
Maggiore imponibile -Vizio di motivazione -Incompletezza probatoria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16021/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 2212/24/16, depositata in data 09/06/2016, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 16024/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente – contro
COGNOME
-intimato avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA 2213/24/16, depositata in data 09/06/2016, non notificata;
-n. nonchè
sul ricorso iscritto al n. 16502/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 2211/24/16, depositata in data 09/06/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
febbraio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. RJP010201524/2007, relativo all’anno di imposta 2005, l’Amministrazione finanziaria accertava in capo alla società RAGIONE_SOCIALE esercente la vendita di autoveicoli, un maggior reddito imponibile a fini Irap e Iva, per la sottofatturazione di alcune vendite, per quanto in questo giudizio
rileva; l’accertamento nasceva da una verifica della Guardia di finanza e dall’invio ad alcune società finanziarie di questionari con i quali erano state richieste le copie dei contratti stipulati con i clienti della società e sul conseguenziale riscontro della emissione di fatture per importi inferiori a quelli effettivi delle vendite, accertati in base ai finanziamenti.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo (C.T.P.), adita dalla società, annullava tale rilievo, accertando la coincidenza tra importo fatturato e finanziato.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla C.T.R. di Palermo, che, sul punto, lo rigettava.
In particolare, i giudici di appello rilevavano come, non essendo stato prodotto in giudizio il pvc relativo all’anno 2005 e gli allegati ad esso afferenti, era infondata la doglianza circa la sottofatturazione, mentre al contrario la documentazione prodotta dalla società nel giudizio di primo grado consentiva di verificare la corrispondenza delle transazioni in essa rappresentata.
Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
La società non svolge attività difensiva.
Il giudizio è stato iscritto al n. 16502/2017.
Con avviso di accertamento n. RJP010201525/2007, relativo all’anno di imposta 2005, l’Amministrazione finanziaria accertava in capo a COGNOME NOME, socio al 50 per cento della società RAGIONE_SOCIALE esercente la vendita di autoveicoli, un maggior reddito imponibile a fini Irpef, derivante dal predetto avviso di accertamento nei confronti della società.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo (C.T.P.), adita dalla società, annullava tale rilievo, accertando la coincidenza tra importo fatturato e finanziato.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appell o dinanzi alla C.T.R. di Palermo, che, sul punto, lo rigettava.
In particolare, i giudici di appello rilevavano come, non essendo stato prodotto in giudizio il pvc relativo all’anno 2005 e gli allegati ad esso afferenti, era infondata la doglianza circa la sottofatturazione, mentre al contrario la documentazione prodotta dalla società nel giudizio di primo grado consentiva di verificare la corrispondenza delle transazioni in essa rappresentata.
Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
COGNOME NOME non svolge attività difensiva.
Il giudizio è stato iscritto al n. RG 16021/2017.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Con avviso di accertamento n. RJP010201526/2007, relativo all’anno di imposta 2005, l’Amministrazione finanziaria accertava in capo a COGNOME NOME, socio al 50 per cento della società RAGIONE_SOCIALE esercente la vendita di autoveicoli, un maggior reddito imponibile a fini Irpef, derivante dal predetto avviso di accertamento nei confronti della società.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo (C.T.P.), adita dalla società, annullava tale rilievo, accertando la coincidenza tra importo fatturato e finanziato.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla C.T.R. di Palermo, che, sul punto, lo rigettava.
In particolare, i giudici di appello rilevavano come, non essendo stato prodotto in giudizio il pvc relativo all’anno 2005 e gli allegati ad esso afferenti, era infondata la doglianza circa la sottofatturazione, mentre al contrario la documentazione prodotta dalla società nel giudizio di primo grado consentiva di verificare la corrispondenza delle transazioni in essa rappresentata.
Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
COGNOME NOME non svolge attività difensiva. Il giudizio è stato iscritto al n. RG 16024/2017.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disporre la riunione dei giudizi iscritti ai nn. RG 16024 e 16502 del 2017 a quello iscritto al n. 16021/2017, trattandosi di connessione imposta dal litisconsorzio necessario proprio delle liti aventi ad oggetto l’accertamento di imposte dirette nei confronti delle società di persone e dei soci (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815).
La contestuale trattazione sia in primo grado che in appello, risultante dallo svolgimento del processo delle sentenze oggetto di ricorso, e l’identità degli esiti, hanno efficacia sanante della omessa riunione nei gradi di merito, in forza del principio posto da Cass. 18/02/2010, n. 3830 (e dalla quasi coeva Cass. 10/02/2010, n. 2907) secondo cui non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, in quanto la complessiva fattispecie non rende effettivo il pregiudizio ai litisconsorti, essendo il caso caratterizzato, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4)
identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (analogamente Cass. 16/06/2022, n. 19402: Cass. 24/02/2022, n. 6073; Cass. 22/11/2021, n. 36001; Cass. 16/11/2021, n. 34537; Cass. 15/10/2021, n. 28446; Cass. 20/07/2021, n. 20733; Cass. 05/05/2021, n. 11712; Cass 2/02/2021, n. 2224; Cass. 5/03/2020, n. 6135; Cass. 13/12/2019, n. 32803; Cass. 2/02/2018, n. 2550; Cass. 13/12/2017, n. 29843).
Ciò premesso, i motivi esposti nei tre ricorsi erariali sono identici e possono essere riportati ed esaminati unitariamente.
Con il primo motivo di ciascun ricorso la difesa erariale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., evidenziando come, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi , la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da nullità per vizio di motivazione.
2.1. Il motivo è infondato.
La doglianza, sebbene richiami anche il vizio di omessa pronuncia nonché, nel corpo del motivo, il tema della motivazione degli avvisi di accertamento (questione che, in assenza di alcuna specificazione, appare estranea al tema oggetto di lite), deduce prevalentemente il vizio di nullità per motivazione apparente. Essa è però infondata.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le
sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie la CTR, sebbene succintamente, ha compiutamente motivato le ragioni di rigetto dell’appello erariale; premesso, infatti, che dalla stessa sentenza risulta che la CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti sul punto in contestazione, s ull’ass unto che la pratica di finanziamento coincidesse con l’importo fatturato, i giudici di appello hanno evidenziato che non risultavano prodotti in giudizio il p.v.c. e gli allegati allo stesso, sulla cui base l’ufficio aveva affermato l ‘ erroneità della prima decisione, e precisato altresì che la documentazione agli atti depositata dalla società provava la corrispondenza delle transazioni in essa rappresentate.
La motivazione, quindi, esiste graficamente ed è pienamente comprensibile, nel resto difettando il motivo erariale di alcuna specificità in ordine a ciò che era indicato nella documentazione allegata dalle parti.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in particolare, il ricorrente lamenta la mancata considerazione che dallo stesso ricorso di controparte si desumeva la pretesa residua, concernente l’omessa fatturazione delle somme a titolo di acconto i cui importi erano riportati nelle pratiche di finanziamento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Sotto un primo profilo il riferimento contenuto nella rubrica all’art. 2697 cod. civ. non trova alcuna esplicitazione argomentativa nel corpo di esso.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente non evidenzia di aver censurato la sentenza di primo grado, che già aveva annullato il rilievo in questione sulla base delle sopra citate argomentazioni, in relazione alla mancanza di contestazione da parte dei ricorrenti circa l’importo delle fatture. La CTR individua, infatti, il motivo di appello nell ‘ erroneità della decisione di primo grado nella valutazione degli allegati 16 e ss del p.v.c.
Inoltre, lo stralcio assai limitato dell’originario ricorso del contribuente, unitamente alla già rilevata assenza di specificità circa le fatture, non consente di valutare l’asserita non contestazione (Cass. 29/05/2024, n. 15058).
Concludendo, previa loro riunione, i ricorsi vanno respinti.
Non vi è a provvedere sulle spese di lite in considerazione della circostanza che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. RG 16024/2017 e 16502/2017 a quello iscritto al n. RG 16021/2017; rigetta i ricorsi. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025.