Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1111 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1111 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11332/2024 proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 6017/19/23 depositata in data 30/10/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso depositato il 15/10/2021 impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato ai sensi degli artt. 39, comma 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con il quale veniva contestata, per l’anno di imposta 2015, la deducibilità, ai fini Ires e Irap, di costi afferenti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e recuperata la relativa maggiore imposta ai fini IVA, illegittimamente detratta, dell’importo di € 19.331,00, documentate da fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ritenuta, in seguito ad accertamenti espletati dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza -Compagnia RAGIONE_SOCIALE Agropoli e compendiati nel PVC del 20/08/2020, essere una mera ‘cartiera’, invocandone l’annullamento per violazione dei termini di decadenza e per difetto di istruttoria.
La CTP rigettava il ricorso; appellava la società.
Con la sentenza qui gravata, la CGT di secondo grado confermava la statuizione di primo grado rigettando l’appello.
Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la ricorrente ha chiesto la decisione Collegiale
Ragioni della decisione
La sola censura proposta dalla parte ricorrente si incentra sulla violazione art. 132, c. 1, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c., quale violazione dell’obbligo di motivazione; secondo la ricorrente da un lato la pronuncia di merito avrebbe da un lato reso affermazioni ultronee, illogiche, estranee ed inconferenti rispetto alla controversia sottoposta al suo esame (ossia, se le cessioni fatturate rappresentassero transazioni commerciali realmente avvenute, stando al thema decidendum ); dall’altro essa non avrebbe considerato che le prove allegate da RAGIONE_SOCIALE dimostrano dunque fatti e circostanze incompatibili con la tesi erariale che i beni ceduti da RAGIONE_SOCIALE non sono mai stati acquistati dalla cessionaria, né da RAGIONE_SOCIALE ridetta né da altri.
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’Ufficio ha invero qualificato come nel concreto oggettivamente inesistenti le fatture oggetto di rilievo, dimostrando la carenza di struttura dell’emittente nonché la gestione da parte di amministratori prestanome di soggetti terzi utilizzatori di società per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Mancando del tutto la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della cartiera l’Amministrazione Finanziaria ha proceduto con il metodo ‘spesometro’ ritenendo indeducibili i costi ed indetraibile la relativa IVA RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla cartiera. L’onere della prova indiziaria da parte dell’Ufficio appare pertanto assolto; d’altro canto, la documentazione prodotta
dalla ricorrente (le fatture e i relativi bonifici) è stata ritenuta inidonea a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottostanti le fatture oltre che l’estraneità all’operazione fraudolenta. Ne deriva che la sentenza della CGT non è censurabile ove ritiene che ‘nella fattispecie in esame, la società appellante non è riuscita a comprovare in alcun modo con RAGIONE_SOCIALE argomentazioni aventi pregio giuridico la effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con il citato fornitore, il quale, non era in grado di effettuare alcuna operazione commerciale in ragione della accertata inesistenza’.
Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. S.U. n. 16599/2016). Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre
deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Ebbene, le sopra riportate espressioni della sentenza di merito rendono evidente come la stessa abbia dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno condotta a decisione, rendendo motivazione il cui contenuto per quanto sintetico -si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’.
Non solo.
La pronuncia di appello ha anche fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, in base ai quali ( e pluribus, Cass. n. 10336/2025; Cass. n. 9723/2024) ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi -come dell’iva – risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., stante la sostanziale identità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fondo che sostengono il rigetto del ricorso, va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in
termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1. 100,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ ulteriore somma di euro 1.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME