Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10752/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo rappresentante legale pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2210/02/2020 depositata il 22/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Al termine di attività di verifica eseguita ai fini del controllo del corretto adempimento delle disposizioni in tema di imposte dirette relativo agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, la Guardia di Finanza
redigeva processo verbale di contestazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Sulla base delle risultanze del p.v.c. l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento n. TVH03A201116/2013 (anno di imposta 2009), recuperando così a tassazione a fini Ires, Irap e Iva, parte dei costi relativi a fatture emesse dalla Ditta RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sussistente un ‘ ipotesi di sovrafatturazione; in particolare, dall’esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita dai verificatori era emerso che le fatture suddette erano riferite all’acquisto di casseri per calcestruzzo il cui costo veniva tuttavia ritenuto notevolmente superiore al prezzo di mercato; tale conclusione era avvalorata dagli accertamenti bancari da cui erano emersi puntuali prelevamenti da parte della ditta RAGIONE_SOCIALE nei giorni immediatamente successivi ad ogni bonifico nonché dalla non congruità degli studi di settore.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi.
La Commissione, disposta C.T.U. e recepiti i relativi esiti, accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, ritenendola immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata sulla base delle conclusioni della C.T.U., che aveva escluso la incongruità dei prezzi, sia in base alla quantità di legname utilizzato, ritenuto di gran lunga superiore a quella considerata dalla Guardia di Finanza e posta a base dell’accertamento, sia in base alla qualità dei casseri forniti; riteneva che «le ineccepibili risultanze della consulenza non fossero incise dagli inconsistenti rilievi operati dall’appella nte» come «insufficiente a fornire la prova della fatturazione era la circostanza ce il Ligorio avesse in più occasioni prelevato denaro contante nei giorni successivi ad ogni bonifico».
L ‘Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidandosi a tre motivi.
La società contribuente resta intimata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 14 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione art. 132 cod. proc. civ. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) Nullità della sentenza di appello per vizio di motivazionale sub specie di motivazione mancante o, a tutto concedere, apparente (Cass. civ., Sez. Un., n. 8053/2014)».
Nella sostanza si contesta la sentenza in scrutinio sotto il profilo della carente motivazione, evidenziandosi l’adesione, non autonomamente argomentata, alla statuizione contenuta nella sentenza pronunciata dai giudici di prime cure, a sua volta generica, fondando la decisione sulle risultanze della C.T.U. ma senza dare alcun conto dei rilievi mossi alla stessa dall’ufficio, prima in sede di memorie critiche e poi nell’atto di appello.
In particolare l’ufficio, nel censurare il ritenuto congruo prezzo di vendita, determinato in base alla quantità di materia prima calcolata dal C.T.U. sull’assunto che le fatture non indicassero l’esatta quantità dei casseri forniti, aveva contestato tale circostanza evidenziando che nella fattura n. 4 del 9 aprile 2009 era invece stata riportata la quantità dei casseri venduti con l’indicazione del prezzo di 70 euro/mq., ritenuto non congruo; e tale prezzo aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di NOME NOME allegate al PVC.
Inoltre, l’Agenzia deduce che la CTR abbia del tutto omesso di dare conto di aver esaminato gli elementi che corroboravano l’accertamento (prelievi bancari del Ligorio immediatamente dopo i bonifici e incongruità con gli studi di settore).
Il motivo è fondato, per la totale apparenza della motivazione addotta dalla CTR per disattendere le critiche, puntuali e specifiche, mosse alla relazione peritale e in particolare in riferimento a due circostanze in fatto su punti essenziali e rilevanti per le conclusioni raggiunte.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli un ‘ obiettiva carenza nell ‘ indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
Si è inoltre affermato, e deve essere in questa sede ribadito, il principio di diritto per cui in tema di ricorso per cassazione, l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (Cass. n. 9925/2024; Cass. n. 1804/2024), principio applicabile anche al caso in cui le osservazioni siano esaminate con motivazione del tutto apparente.
Se, in via generale, quindi il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento,
non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche l ‘ assenza del presupposto delle conclusioni dell’elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità.
Nella specie, in sede di rilievi critici alla C.T.U. e poi nell’appello l’ufficio aveva mosso censure puntuali e specifiche alla valutazione peritale, che aveva ritenuto congruo il prezzo di vendita ricalcolando il materiale impiegato per la costruzione; aveva infatti evidenziato che, a fronte del dato che le fatture non indicassero l’esatta quantità dei casseri forniti, esso aveva contestato tale circostanza evidenziando che nella fattura n. 4 del 9 aprile 2009 invece era stata riportata la quantità dei ca sseri venduti con l’indicazione del prezzo di 70 euro/mq.; e che tale prezzo aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di NOME allegate al PVC.
La CTR, a fronte di tali specifici rilievi, si è limitata alla generica valutazione di loro «inconsistenza» il che si risolve in una motivazione del tutto apodittica, tale da viziare il provvedimento impugnato.
Altrettanto astratta è l’affermazione della irrilevanza dei prelievi dal conto corrente in circostanze temporali coincidenti con le operazioni.
Alla luce dell’accoglimento del primo motivo sono assorbiti il secondo, con cui si deduce «Violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) -Nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifici motivi di appello», avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello n. 2), relativo al principio dell’onere della prova, asseritamente violato e con cui si
era dedotto l’irrituale ricorso alla CTU che non può sostituirsi agli oneri probatori gravanti sulle parti», nonché il terzo motivo, con cui la difesa erariale si duole della «Violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ. -Nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla censura formulata dall’appellante P.A. circa la condanna alla corresponsione delle spese sostenute per la C.T.U. (mezzo cassatorio ai sens i dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) ».
Il ricorso va quindi accolto nel suo primo motivo, con assorbimento degli altri due; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.