Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1054 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 6868 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
ohA
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Calabria n. 1938/01/2020, depositata in data 2 settembre 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 4741/07/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di rigetto del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della RAGIONE_SOCIALE.d.F. di Amantea, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2011: 1 maggiori ricavi, riconducendo le perdite dichiarate a cessioni di merce in nero; 2) costi indebitamente dedotti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette detratti ai fini Iva in relazione ad operazioni intracomunitarie in assenza della autorizzazione prevista dal d.l. n. 78/2010;
la società contribuente, in persona del liquidatore p.t., è rimasta intimata;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in questione per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, limitandosi a richiamare genericamente l’atto di appello della società – nel quale quest’ultima avrebbe illustrato le ragioni che avrebbe potuto prospettare all’Amministrazione durante un confronto non avvenuto e a fare riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 24823 del 2014 (rectius: 2015) senza esplicitare l’iter logico- giuridico sotteso alla formazione del proprio convincimento.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiamando anche Cass. n. 24823 del 2014 (rectius: 2015) ancorché, nella specie, come eccepito nei gradi di merito dall’Ufficio, l’accertamento fosse stato condotto utilizzando la metodologia analitico-induttiva e non già la procedura standardizzata con applicazione degli studi di settore, con conseguente non obbligatorietà del contraddittorio preventivo, non essendo stato, peraltro, contestato dalla contribuente il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la redazione/consegna del p.v.c. e la notifica dell’atto impositivo.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
4.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che
contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteti congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 64152601; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017; Cass. n. 22507 del 09/09/2019).
4.3. Va altresì ricordato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 del preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; Cass. n. 39382 del 2021).
5.La GLYPH motivazione GLYPH della GLYPH sentenza GLYPH impugnata GLYPH rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” e comunque “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
5.1. La CTR, infatti, ha accolto l’appello della società contribuente affermando che «è fondato il primo motivo laddove il contribuente censura l’omesso contraddittorio endoprocedimen tale esponendo, poi, negli altri motivi di gravame, le ragioni che egli avrebbe potuto illustrare al fisco durante il confronto non avvenuto. In proposito, con sentenza n. 24823 del 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, anche nelle verifiche a tavolino, nel caso di accertamento contestuale, sia di maggior valore Iva (tributo armonizzato) sia di altre imposte, l’obbligo del contraddittorio preventivo è implicito e si estende a tutti i tipo di imposta non potendosi parcellizzare la declaratoria di illegittimità». Orbene, tali considerazioni non consentono di individuare il thema decidendum, specie se
ragguardate alla luce RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni – peraltro neanche riportate in sentenza – mosse nei gradi di merito dall’Ufficio che – come si evince dagli stralci degli atti difensivi trascritti in ricorso eccepito la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo non trattandosi, nella specie, di un accertamento standardizzato basato sugli studi di settore, come sostenuto dalla contribuente nel ricorso introduttivo, ma di una verifica fiscale condotta con la metodologia analitico-induttiva. Pertanto, nella specie, la motivazione della sentenza, come reso evidente dal contenuto della stessa, sopra trascritto, «non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)» (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte «non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente», e di certo non «può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, i via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata» (Cass. S.U. citate). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra della Calabria, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in di composizione.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2022
Il Presidente