Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1048 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4564-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 2426/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 05/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
COGNOME NOME, davanti alla CTP di Roma, l’avviso di accertamento catastale con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificat rendita proposta con docfa relativamente ad un dato immobile;
la CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso per difetto di motivazione
con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio rigettava l’appello dell’uf scrivendo, dapprima, che l’avviso “non può ritenersi nullo per difett motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risulta analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di ubicati sul terreno in esame tant’è che la difesa del contribuente è stata me nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variaz DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita”, poi, che “l’avviso non può riten congruamente motivato posto che il provvedimento di riclassamento da esclusivamente rriferimento ai parametri di legge ed ai procedimen amministrativi a fondamento del riclassamento” e “da questi ultimi non son evincibili neppure in astratto elementi … che, in concreto, hanno inc diverso classamento”;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigr con due motivi;
il contribuente resiste con controricorso;
7 il contribuente ha depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 3 d.lgs. 546/92 per essere la sentenza motivata in modo contraddittorio;
con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione di leggi ” regolano il catasto edilizio urbano” per avere la CTR, a detta della ricorr errato nel ritenere l’avviso privo di motivazione;
il primo motivi di ricorso è fondato e va accolto.
3.1. A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.
disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugn resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituz richiesto dall’art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile n ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c. danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza assoluta di motivi sot l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazi articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di mot “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite 8053/2014).
3.2. La motivazione della sentenza impugnata, di rigetto dell’appel dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado con cui l’avviso di accertamen catastale oggetto di causa era stato annullato per difetto di motivazion caratterizzata da affermazioni in contrasto irriducibile talché r obiettivamente impossibile comprendere perché l’appello dell’ufficio sia st rigettato.
3.3. Come già ricordato, la CTR ha dapprima scritto che l’avviso accertamento oggetto di causa “non può ritenersi nullo per difetto motivazione come affermato dai primi giudici, posto che risulta analiticamente indicati i valori di mercato attribuiti ai singoli corpi di ubicati sul terreno in esame tant’è che la difesa del contribuente è stata me nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa cogliendo nel introduttivo le ragioni di scostamento tra la rendita proposta con variaz DOCFA del 26.1.2009 e quella attribuita”, poi, tuttavia, ha scritto il con ossia che “l’avviso non può ritenersi congruamente motivato posto che i provvedimento di riclasamento da esclusivamente riferimento ai parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento” e “da questi ultimi non sono evincibili neppure in astratto elementi … ch concreto, hanno inciso sul diverso classamento”.
3.4. Può aggiungersi -anche in relazione al contenuto della memoria del contribuente- che alla contraddizione insanabile tra le riportate affermaz pare sottesa la sovrapposizione tra due profili logicamente e giuridicamen distinti: quello del difetto di motivazione-discorso dell’atto impugnato e q
della motivazione sostanziale della pretesa impositiva. Non può tuttav demandarsi all’interprete la scelta tra l’uno e l’altro profilo;
in accoglimento del primo motivo, restando il secondo motivo assorbito, sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla cort territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per l liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del processo;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributa secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022, mediante modalità da remoto.