Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1633-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1827/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
1. con il primo motivo di ricorso per cassazione, fondato e assorbente rispet agli altri tre motivi proposti da COGNOME NOME per la cassazione sentenza in epigrafe, viene denunciata la violazione degli artt.36 e 51 d. 546/92, 118 disp. att. c.p.c., 24, 11 Cost. per assenza di motivazione;
2. la spa RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
3.1a controversia, tra l’odierno ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE concessionaria del comune di Agrigento per la riscossione della tassa igien ambientale (TIA), ha ad oggetto l’ingiunzione di pagamento n.10007.77074.8.2., relativa alla tassa per l’anno 2009. La CTR doveva decidere dell’appello proposto dall’odierno ricorrente contro la sentenza primo grado -sentenza della CTP di Agrigento, sez. VII, n.3377/2015 depositata settembre 2015. La CTR dopo aver dato correttamente conto dei termini soggettivi ed oggettivi della controversia, ha esordito scrivend ritenere “che l’appello del sig. COGNOME NOME sia fondato”. Ha dichiarato che “nel caso in esame l’ingiunzione di pagamento impugnata n.232898 relativa a TIA anno 2008 è stata notificata al contribuente oltr termini di decadenza e prescrizione” ed ha affermato di ritenere (“ritiene”) l’RAGIONE_SOCIALE non abbia dato prova di aver notificato alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale prima della impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento”. Ha poi concluso che l’appello del contribuente contro la sentenza n.3070/15 della della Cip di Agrigento, sezione VI, del aprile 2015, doveva essere rigettato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. per quanto precede la motivazione della sentenza impugnata è non solo contraddittoria laddove rigetta l’appello del contribuente dopo aver dichiarato la fondatezza ma anche e in primo luogo incomprensibilmente riferita ad tun un soggetto diverso da quello che ha emesso l’ingiunzione impugnata, ad una ingiunzione diversa rispetto a quello oggetto dell’originar ricorso e ad una sentenza di primo grado diversa da quella appellata;
5. ricordato cheeguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dal 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sente impugnata riguarda la (sola) verifica della violazione del “mini
costituzionale” richiesto dall’art.111, comma 6, Cost -violazione individua nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza assoluta di motivi sott l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazio articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di moti “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite 8053/2014), la sentenza in esame deve essere cassata;
la causa va rinviata alla competente corte territoriale, in di composizione, per nuovo esame nonché per le spese;
PQM
la Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, c sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributar secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, mediante modalità da remoto.