Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27668 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 25980/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME DIEGO
-intimato – avverso la sentenza n. 310/02/2022 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 21 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Il 3 agosto 2015 NOME COGNOME rivolse all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irpef versata per l’anno 201 0, in quanto, nella sua qualità di collaboratore dell’impresa familiare facente capo a NOME COGNOME, aveva incluso nella base imponibile gli ut ili percepiti, imputati ‘per trasparenza’ ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), senza operare la deduzione della porzione a lui riferibile del cd. sovraccosto ambientale sostenuto dall’impresa, ai sensi dell’art. 6, commi 13 ss., della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. RAGIONE_SOCIALE).
Il contribuente evidenziò di non aver inizialmente operato tale deduzione poiché vi era incertezza normativa sulla sua applicabilità all’impresa familiare, onde evitare l’applicazione d i sanzioni; espose poi che, successivamente, detta incertezza era stata superata dalla stessa Amministrazione attraverso documenti di prassi che autorizzavano la deduzione.
L’Amministrazione oppose un silenzio -diniego, che il contribuente impugnò vittoriosamente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona.
La sentenza fu appellata dall’RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, che respinse il gravame.
I giudici regionali osservarono che la sentenza di primo grado meritava conferma « in quanto il primo giudice ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Amministrazione alle eccezioni sollevate dalla parte privata »; rilevarono, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE
aveva effettuato i propri conteggi del cd. sovraccosto ambientale, diversi da quelli operati dal contribuente, senza la necessaria autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo mezzo la ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, invocando un contrasto della decisione impugnata con gli artt. 111, comma sesto, Cost., 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Secondo l’Amministrazione, i giudici d’appello non avrebbero reso percepibili le ragioni della decisione, fornendo argomentazioni obiettivamente inidonee in tal senso; per un verso, infatti, si sarebbero limitati a un apodittico riferimento alla statuizione di primo grado e, per altro verso, avrebbero evocato imprecisati ‘conteggi’ operati dall’Ufficio, abbisognevoli di autorizzazione ministeriale, senza indicare la fonte normativa donde tale preliminare onere dovrebbe ricavarsi.
Tale ultima affermazione, peraltro, sarebbe stata rafforzata dalla CTR con un oscuro richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di partecipazioni.
Il secondo motivo -formulato in via di subordine o alternativa -denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 7, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
La ricorrente, dopo aver riportato ampi stralci RAGIONE_SOCIALE proprie controdeduzioni in appello, con le quali contestava specificamente la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai benefici fiscali da parte
dell’impresa familiare partecipata dal contribuente, osserva che spettava a quest’ultimo la prova dell’ an e del quantum del beneficio fruibile, e che tale onere -a cominciare dai profili inerenti alla effettiva realizzazione degli impianti ad energia alternativa che giustificavano l’accesso al beneficio non era stata minimamente fornita.
Conviene premettere, con riferimento al fatto che il contribuente è rimasto intimato, che la notifica del ricorso -avvenuta il 24 ottobre 2022 -è tempestiva, poiché l’ultimo giorno utile per la notificazione (22 ottobre 2022) cadeva di sabato e perciò la scadenza è prorogata di diritto al lunedì successivo, come disposto dall’art. 155, comma quarto, cod. proc. civ.
Ciò posto, il primo motivo è fondato.
3.1. Questa Corte afferma da tempo che ricorre l’ipotesi di motivazione apparente, idonea a provocare la nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo , quando le ragioni della decisione impugnata, sebbene graficamente esistenti, non ne rendono percepibile il fondamento, perché recano argomentazioni obbiettivamente inidonee a illustrare il percorso seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf., fra le altre, Cass. n. 35013/2022).
In tal senso, è ben possibile che la sentenza di appello sia motivata con riferimento al contenuto della decisione resa in primo grado; ma ricorre il vizio di nullità per motivazione apparente quando tale riferimento non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, poiché compiuto attraverso una generica condivisione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal primo giudice, senza
alcun esame critico RAGIONE_SOCIALE stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 27112/2018).
3.2. Nel caso di specie, i giudici d’appello destinatari di una pluralità di deduzioni veicolate da specifici motivi (riportati in ricorso alle pagg. 10-23), concernenti la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del beneficio, in particolare circa la metodica di calcolo adottata dal contribuente e condivisa dai giudici di primo grado -non hanno svolto alcuna considerazione significativa di un effettivo esame di tali question i, essendosi limitati all’immotivato rilievo del fatto che le contestazioni svolte dall’Ufficio erano state tenute in considerazione dalla CTP.
La sentenza impugnata ha pertanto rimesso l’individuazione del suo contenuto all’interprete per via congetturale, in termini che, dunque, evidenziano la sussistenza del lamentato vizio di invalidità.
Né, in tal senso, soccorrono le ulteriori considerazioni svolte nello scarno prosieguo della motivazione, che fanno riferimento ad elementi privi di inquadramento normativo e fattuale (i «conteggi effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» che avrebbero reso necessaria un’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE) quando non del tutto privi di pertinenza rispetto alla materia controversa (la sentenza testualmente afferma: «la partecipazione ad una società, sia essa di capitali che di persone, presuppone la conoscenza di tutte le vicende aziendali, per cui non può nascondersi la conoscenza di un maggior reddito, ma è pur vero che, nel caso di specie, si è trattato di un importo versato indebitamente che, quindi, deve essere restituito»).
La statuizione sul primo motivo ha carattere assorbente, determinando l’accoglimento del ricorso senza necessità di disamina della restante censura.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo affinché provveda al riesame, conformandosi agli indicati principi, e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.