Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35486 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6312 -20 16 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE pro tempore;
, in persona del legale rappresentante
Oggetto:
Tributi –
motivazione apparente e contraddittoria
e contro
COMUNE di AVEZZANO , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domicliato all’indirizzo pec EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 815/03/2015 della Commissione tributaria regionale dell ‘ABRUZZO , depositata il 03/08/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. I n controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per TARSU relativa all’anno 2010 e per IVA relativa all’anno 200 7, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata , prendeva atto della comunicazione del Comune di Avezzano di avvenuto discarico della cartella notificata alla contribuente NOME COGNOME con contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, con riferimento all’altra cartella di pagamento, dichiarava inammissibile l’appello perché carente di uno dei requisiti previsti dall’art. 18 , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in particolare di quello di cui alla lettera c) della citata disposizione, ovvero per l’omessa indicazione dell’ ufficio, ente o concessionario contro cui era proposto, non potendosi ricavare tale indicazione, a sanatoria del ricorso d’ appello, dalla relazione di notifica in quanto atto dell’ufficiale giudiziario. Sosteneva, inoltre, che, avuto riguardo alle questioni poste con il ricorso, attinenti all’attività svolta dall’agente della RAGIONE_SOCIALE (notifica a mezzo posta e decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973), legittimato passivo era l’agente della RAGIONE_SOCIALE e non
l’RAGIONE_SOCIALE sicché il ricorso, in quanto proposto nei confronti di un soggetto non legittimato, andava dichiarato inammissibile.
Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Avezzano, restando intimato l’agente della RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
La controricorrente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato direttamente a mezzo del RAGIONE_SOCIALE postale, senza l’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario.
1.1. L’eccezione è infondata e va rigettata.
1.2. E’ ben vero che nel processo tributario la possibilità, prevista dagli artt. 16, comma 3, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, di proporre il ricorso, in primo grado ed in appello, anche mediante spedizione a mezzo posta (oltre che mediante consegna diretta all’Ufficio) , non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, cui fa espresso rinvio l’art. 62 del citato d.lgs., ma è anche vero che questa Corte ha precisato, al riguardo, che «la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, pur discostandosi dal paradigma normativo di cui all’art. 62 del detto decreto, in ragione, da un lato, della consegna dell’atto all’effettivo destinatario e, da un altro, del potere astrattamente conferito al difensore di notificare secondo tale modalità gli atti processuali» (Cass. n. 11411 del 2019 che richiama, quanto al profilo della nullità della notificazione, Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016). La nullità nel caso di specie è stata sanata dalla regolare e tempestiva costituzione in giudizio della
contro
ricorrente che ha anche dichiarato di aver regolarmente ricevuto il ricorso il 1° marzo 2016, difendendosi nel merito, senza individuare alcun concreto pregiudizio che le sarebbe derivato dalla irregolarità della notifica. Pertanto, l’eccezione è infondata e deve quindi esaminarsi il merito.
2 . L’ ulteriore eccezione sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte dalla parte ricorrente avverso la sentenza di appello sollecitano un nuovo accertamento di fatto, è superata dall’accoglimento del primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è priva di corretta e congrua motivazione, non essendo chiara la ragione della dichiarata inammi ssibilità dell’appello, se per violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 o per presunti difetti di legittimazione passiva.
Il motivo, come sopra anticipato, è fondato in quanto la sentenza impugnata è gravemente carente nell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere inammissibile l’appello della contribuente, a tal punto che le argomentazioni svolte nella motivazione si rilevano anche gravemente contraddittorie. La CTR, infatti, dichiara inammissibile il ricorso per essere « carente di uno degli elementi richiesti dall’art. 18, c. 2, D.Lgs. 546/92, tra gli altri l’Ufficio del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze e dell’ente locale o del RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti il ricorso è proposto ». Ma tale generico riferimento alla carenza di « uno degli elementi richiesti dall’art. 18 c. 2, D.Lgs. 546/92 », ovvero l’indicazione nel ricorso « dell’ufficio» nei cui confronti viene proposto, si pone in insanabile contraddizione con l’afferm azione, pure contenta nella sentenza impugnata, di inammissibilità del ricorso per essere stato diretto nei confronti di un soggetto, l’RAGIONE_SOCIALE, privo di legittimazione passiva , spettante invece all’agente della RAGIONE_SOCIALE.
Affermazione, questa, peraltro in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nei casi come quello di specie, in cui con l’originario ricorso la contribuente non aveva dedotto solo vizi attinenti alla cartella impugnata e alla sua notificazione – che è attività esclusiva dell’agente della RAGIONE_SOCIALE – ma anche vizi attinenti al rapporto tributario -nella specie, la prescrizione del credito IVA e la decadenza dell’amministrazione finanziaria per tardiva iscrizione a ruolo del tributo preteso (pag. 2 del ricorso per cassazione e pag. 2 del controricorso) la legittimazione spetta anche all’RAGIONE_SOCIALE , su cui incombe anche l’onere di provare la regolarità della notifica della cartella impugnata, al cui adempimento può provvedere autonomamente ovvero chiamando in causa ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 il concessionario del RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso (Cass. n. 10019 del 2018; Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 22729 del 2016).
In buona sostanza, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti (cfr. Cass. n. 7090 del 2022), tali da non permettere di comprendere con assoluta certezza quale sia la “ratio decidendi” posta a fondamento della decisione adottata (Cass. n. 12967 del 2018), sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito territorialmente competente perché provveda a riesaminare la vicenda processuale fornendo congrua motivazione.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri motivi con cui il ricorrente ha dedotto:
la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di indicazione dei destinatari;
b) la nullità della sentenza impugnata per omessa dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa del Comune di Avezzano;
l’omessa indicazione della parte in favore della quale avrebbe dovuto versare le spese processuali liquidate in sentenza.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023